Per il tribunale di Taranto, per far valere il diritto alla consegna della documentazione relativa a singole operazioni, elemento necessario è la preesistenza del documento rispetto al momento in cui il cliente formula l'istanza

Cosa prevede il Testo Unico Bancario

L'art. 119 del T.U.B. al comma 4 disciplina l'obbligo di consegna, da parte della banca al correntista che ne fa richiesta, della documentazione (copia degli estratti conto e scalari) inerente il rapporto di conto corrente.

Il tema è stato ed è tuttora ampiamente dibattuto in sede processuale nei contenziosi che vedono contrapposti banche e correntisti.

La sentenza del Tribunale di Taranto

Recente la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1411 del 9 giugno 2021 che individua nel comma 4 dell'art. 119 non un obbligo di fare, ma un obbligo di dare.

Afferma il Giudice pugliese, anche sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimità, che per far valere il diritto alla consegna della documentazione relativa a singole operazioni, elemento necessario sia la preesistenza del documento rispetto al momento in cui il cliente formula l'istanza di cui all'art. 119 comma 4 TUB.

Qualora poi la banca contesti che il documento sia preesistente rispetto a tale istanza, sarà onere del cliente fornire la prova contraria.

Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione, esperto nel settore bancario

e-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: