Lo ha stabilito il Tribunale di Modena nei confronti di due addetti con mansioni sanitarie in una Rsa che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il Covid 19

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione

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Sospensione e stop alla retribuzione per il lavoratore che rifiuta la vaccinazione. Lo ha stabilito con ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021 il tribunale di Modena.

I fatti

Prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021, che impone l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi al caso in questione, un datore di lavoro operante in una RSA sospendeva senza retribuzione due addetti con mansioni sanitarie che avevano rifiutato di vaccinarsi contro il Covid 19.

Avverso il provvedimento del datore di lavoro le dipendenti presentavano ricorso cautelare.

Dovere di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro

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Tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricorda il Tribunale, dettati dal Dlgs 81/2008, rientra quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.

Tale tutela non può più essere data dal semplice uso della mascherina, né il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione.

Se è pur vero che il rifiuto della vaccinazione non può dar adito a provvedimenti di natura disciplinare, può parimenti avere delle conseguenze sul piano della oggettività a svolgere determinate mansioni.

Da qui la valutazione del datore di lavoro di inidoneità a svolgere, causa il pericolo pandemico, l'attività a stretto contatto con anziani e persone oltre modo fragili, appare, secondo il Tribunale di Modena, corretta.

Il datore di lavoro quale garante

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Il datore di lavoro, afferma il Tribunale, si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Se, in conclusione, il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l'utenza, può decidere di sospendere chi non voglia vaccinarsi.

Avv. Antonio Sansonetti, patrocinante in Cassazione

email: avv.sansonettiantonio@gmail.com


Foto: 123rf.com
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