La Cassazione sull'immissione di polveri minerali e la compressione del diritto di proprietà in tema di riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale

Danno da compressione del diritto dominicale

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L'Ilva s.p.a. veniva condannata dalla Corte d'Appello al risarcimento dei danni subiti dai proprietari di alcuni immobili, a causa della continua immissione di polveri minerali, da parte dell'azienda. Una "compressione del diritto di proprietà", inteso come "diritto a godere in modo pieno ed esclusivo di un bene".
Su ricorso dell'impresa, la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 18810/2021 ha argomentato sul tema ed in particolare sull'esistenza di un danno da compressione del diritto dominicale, derivante dalla ridotta possibilità di godimento degli immobili, proprio a causa della limitazione delle possibilità di arieggiamento degli appartamenti, stante il penetrare in essi di polveri. Cosi come riconosciuto dalla Corte d'Appello e dal primo giudice.

Il risarcimento del danno extracontrattuale

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In tema di riconoscimento del risarcimento del danno extracontrattuale, ex art.2043 c.c., a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale (materiale e/o da deprezzamento commerciale) o non patrimoniale (alla salute e/o morale e/o esistenziale), la S.C. ha osservato come il pregiudizio di carattere patrimoniale é rappresentato per l'appunto dalla parziale ma significativa perdita (danno emergente) di facoltà di godimento dell'immobile, ossia di uno dei contenuti tipici del diritto dominicale. Nessuna esclusione, pertanto, che un tale pregiudizio possa determinarsi ed essere apprezzato a fini risarcitori quale conseguenza di immissioni intollerabili.
"Il sistema di responsabilità civile — giova rammentare — è fondato sulla distinzione, ex artt. 1223 e 2056 cod. civ., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di «danno emergente» (danno «interno», che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di «lucro cessante» (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali (...) In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle note sentenze di Cass. Sez. U 11/11/2008, nn. 26972-5, (...) il sistema fornisce una struttura dell'illecito «articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno- conseguenza)», essendo l'evento dannoso rappresentato dalla «lesione dell'interesse protetto». Pertanto, quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, «che deve essere allegato e provato".

La limitazione della facoltà di godimento dell'immobile

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L'accertata limitazione delle facoltà di godimento rappresenta, quindi e senza dubbio, un danno conseguenza di un pregiudizio di natura patrimoniale, in quanto suscettibile di valutazione economica.
"In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte riconosciuto che la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o altro diritto reale, che siano causate dall'altrui fatto dannoso, sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio sulla risarcibilità dei danni conseguenti al ridotto godimento dell'immobile."
Pertanto, la mancanza di un danno non patrimoniale conseguente alle immissioni intollerabili non esclude la configurabilità di un danno risarcibile di natura patrimoniale come conseguenza dell'illecito costituito dalle immissioni medesime. Inoltre, l'assenza di danni materiali da deterioramento di strutture dell'edificio o di un danno da deprezzamento commerciale dell'immobile non comporta, anche, l'esclusione della possibilità di apprezzare un danno patrimoniale della diversa specie predetta (ossia da perdita di talune significative facoltà di godimento), economicamente valutabile, se non nel loro valore di scambio, quanto meno sul piano del valore d'uso.

Assibot

Foto: 123rf.com
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