La Cassazione conferma l'addebito per il tradimento del marito provato in giudizio dalla moglie con le chat di Whatsapp

Addebito della separazione

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Con ordinanza n.12794/2021 depositata il 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del marito e pertanto conferma l'addebito della separazione allo stesso, per il tradimento provato in giudizio dalla moglie con le chat di whatsapp.
Il caso
Il Tribunale di Pistoia dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi, addebitando la separazione al marito sulla base di messaggi whatsapp tra il marito e l'amante depositati dalla moglie e delle dichiarazioni dei testimoni rese in sede di udienza.
L'uomo proponeva impugnazione presso la Corte di Appello di Firenze, che confermava l'addebito della separazione e riformava solo in tema di assegno di mantenimento dei figli.
Non volendo accettare l'addebito, ricorreva in Cassazione sostenendo di aver smentito in più occasioni di essere l'autore dei messaggi whatsapp e che gli indizi emersi dal procedimento (considerate anche le prove testimoniali) non erano gravi, precisi e concordi tanto da provare la relazione extraconiugale.

WhatsApp ed efficacia probatoria

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La Suprema Corte reputa tali presupposti infondati.
In merito all'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche rileva che per procedere al disconoscimento e per rendere il disconoscimento idoneo ad escludere la prova, occorre che esso sia chiaro, circostanziato ed esplicito per attestare che la riproduzione informatica non sia congrua alla verità fattuale.
Infatti, le dichiarazioni rese negli atti difensivi dal marito nelle quali descrive di non aver mai dato inizio ad alcuna relazione affettiva in costanza di matrimonio, non possono essere espressive del disconoscimento.
La Corte ritiene questa dichiarazione generica e carente di autosufficienza.
Inoltre, rileva che l'accertamento del giudice di primo grado sia basato non su indizi ma su prove fornite dalla moglie, anche con testimonianze.
Il tradimento infatti emerge anche da una confessione stragiudiziale del marito avvenuta durante il percorso di mediazione, che ha avuto un esito negativo.
Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione, implicitamente conferma anche l'orientamento prevalente secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo necessario il tradimento carnale tra i due amanti. I sospetti di infedeltà, legittimati da un comportamento equivoco tenuto dal coniuge, proprio perché segreto e comunque caratterizzato da un rapporto diverso da quello amicale, può giustificare una dichiarazione di responsabilità in caso di separazione.

Ma cosa comporta l'addebito della separazione?

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L'art. 151 del codice civile, al II^ comma, prevede che il giudice possa addebitare la separazione quando ne sia fatta richiesta da uno dei due coniugi e quando ne ricorrano i presupposti.
I presupposti per l'addebito della separazione sono la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (previsti dall'art. 143 del codice civile) e che tale violazione sia la causa diretta della fine del matrimonio e dell'intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito determina delle conseguenze di carattere patrimoniale in capo al coniuge a cui è stata addebitata la separazione.
Il coniuge che ha la "colpa" perde dunque il diritto all'assegno di mantenimento e perde i diritti successori (che avrebbe perso comunque con il successivo divorzio).
Tuttavia, l'addebito non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di stato di bisogno, ai sensi dell'art. 433 del codice civile. Inoltre, il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell'eredità, qualora godesse degli alimenti al momento dell'apertura della successione (art. 548 codice civile).


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