Ricorda la Cassazione che la decisione relativa alla modifica delle condizioni del contributo al mantenimento dei figli è soggetta agli stessi criteri previsti per i figli legittimi

Modifica del contributo al mantenimento per la figlia naturale

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Quando si richiede la modifica delle condizioni del contributo al mantenimento della prole naturale occorre applicare gli stessi criteri previsti in caso di separazione e divorzio per i figli legittimi. La modifica dell'entità del contributo al mantenimento presuppone pertanto la sopravvenienza di fatti nuovi in grado di mutare le condizioni economico patrimoniali dei genitori e giustificare così l'entità dell'assegno. Questo in sintesi il principio sancito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18608/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il Tribunale rigetta la richiesta avanzata da un padre, finalizzata a ottenere la modifica del contributo al mantenimento della figlia minore stabilito in Euro 3.000,00 mensili.

La Corte d'Appello invece accoglie parzialmente le ragioni dell'appello e riduce il contributo al mantenimento a Euro 1.200,00 mensili perché si è verificato effettivamente un mutamento delle condizioni di separazione originarie in quanto:

  • la madre della bambina ha subito un incremento dei propri redditi, consolidatosi con l'acquisto di un bene;
  • il contributo di Euro 3000,00 risulta superfluo alla luce della mancata produzione documentale in grado di dimostrare l'indispensabilità della somma.

Nessuna riduzione se non sopravvengono fatti nuovi

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Ricorre in Cassazione la madre della bambina, sollevando sette motivi di ricorso tra i quali preme segnalare solo i primi quattro per le ragioni che si illustreranno in seguito.

  • Con il primo motivo la donna contesta la conclusione della Corte d'Appello in relazione al ritenuto incremento del suo reddito riferito al 2015, visto che in realtà lo stesso era di Euro 32.425,00 e nello stesso anno ha acquistato un immobile.
  • Con il secondo fa presente che il provvedimento del Tribunale di Perugia poteva subire modifiche solo in presenza di fatti nuovi sopravvenuti. Poiché però il Tribunale di Arezzo pronunciatosi a distanza di 11 mesi da quello di Perugia (tra l'altro mai reclamato) ha rilevato che nel frattempo, alcun mutamento era intervenuto, non si comprende su quali basi è stata disposta la riduzione del contributo. La Corte d'Appello infatti avrebbe dovuto fare riferimento al reddito del 2015 rilevato dal Tribunale di Perugia indicato in Euro 32.425,00.
  • Con il terzo evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, spetta al coniuge che chiede la revisione dell'assegno dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi, non all'altro provare la congruità o meno dell'assegno.
  • Con il quarto infine rileva che è stato omesso un fatto decisivo ai fini del decidere, ossia che nel 2017 la stessa ha subito una modifica in peius della propria situazione reddituale, come dimostra la dichiarazione dei redditi
    di Euro 17.241,00 e come risultante anche da una richiesta di finanziamento richiesto nel 2018.

Stessi criteri di revisione del mantenimento per i figli naturali

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La Corte di Cassazione accoglie i primi quattro motivi del ricorso perché fondati, dichiara assorbito il quinto e inammissibili il sesto e il settimo. Vediamo in base a quale ragionamento logico giuridico è giunta a tale conclusione.

Per gli Ermellini i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente. Precisano poi che le decisioni relative al contributo al mantenimento dei figli possono essere modificate quando sopravvengono fatti nuovi, mentre sono irrilevanti i fatti passati e le ragioni giuridiche che non sono state dedotte in giudizio. Non basta però, ai fini del mutamento del contributo, che siano intervenuti fatti nuovi, gli stessi devono infatti aver mutato l'assetto patrimoniale rispetto a quello in base al quale è stato stabilito l'importo, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

Detti principi, previsti nell'ambito del procedimento di divorzio sono applicabili anche nei procedimenti di separazione e quando, come nel caso di specie, il contributo al mantenimento dei figli riguarda la prole nata al di fuori del matrimonio. Questo anche alla luce del dlgs n. 154/2013, che ha equiparato figli legittimi e figli naturali. A conforto di quanto detto occorre poi fare riferimento anche agli articoli. 337 bis c.c. e 337 quinques c.c.

Alla luce di detti chiarimenti si rende necessario, ai fini della soluzione della presente causa, affermare il seguente principio di diritto: "Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale."

Leggi anche La revisione dell'assegno di mantenimento

Scarica pdf Cassazione n. 18608/2021

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