Una analisi sul lavoro degli inabili e dei minorati, dalla legge numero 68 del 1999 alla giurisprudenza più recente

Nozione e fondamento costituzionale

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Il diritto del lavoro delle categorie protette è quella branca del diritto del lavoro che si occupa di favorire l'accesso nel mondo del lavoro di soggetti particolari: gli inabili e i minorati.
Sono protette le categorie di soggetti che godono di una tutela particolare, volta a incoraggiarne l'accesso nel mondo del lavoro.
L'articolo 38 comma 3 della costituzione stabilisce, infatti, che gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale: questo articolo, associato all'articolo 2 della costituzione, cioè ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, ha posto nelle mani del legislatore il compito di dare concreta attuazione all'impegno sociale assunto dallo stato nei confronti dei soggetti meno fortunati e di sottolineare la centralità e l'importanza del lavoro all'interno del nostro ordinamento (Vedi anche la nostra guida generale sulle Categorie protette).
L'articolo in esame, inoltre, tutela più nello specifico il principio della sicurezza sociale.
In base ad esso, l'autorità statale deve salvaguardare la dignità umana nelle situazioni di bisogno, garantendo a tutti i cittadini i mezzi minimi per vivere, tutelando la salute e rimuovendo tutti quegli ostacoli economici e sociali che impediscono lo sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita pubblica (1).
Lo stato si fa carico in prima persona dell'assistenza sociale, ossia quelle misure che servono a garantire un adeguato tenore di vita anche a chi è titolare di un reddito inferiore ad una certa soglia e non può procurarsi altre entrate ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia. Queste misure si sostanziano in corresponsione di pensioni di invalidità e guerra o in agevolazioni per la fruizione di servizi. Anche la carta dei diritti fondamentali dell'unione europea si occupa di sicurezza sociale e assistenza sociale all'articolo 34 (2).

Obblighi per le aziende e quote di riserva

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Le aziende, così come le pubbliche amministrazioni, devono assumere un certo numero di persone appartenenti alle categorie protette.
L'articolo 3 della legge numero 68 del 23 marzo 1999 (3), infatti, parlando di quota di riserva, intende la quota numerica di soggetti appartenenti alle categorie protette che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assumere.
Se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari ad un lavoratore disabile. Da 36 a 50 dipendenti, la quota sale a 2 lavoratori disabili. Oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati.
Una particolare quota di riserva è destinata ai soggetti non disabili ma appartenenti alle categorie protette in virtù delle situazioni di disagio sociale. Se l'azienda occupa da 51 a 150 dipendenti, la quota è di un lavoratore. Se l'azienda occupa, invece, più di 150 dipendenti, la quota sale all'1%.

Il licenziamento del lavoratore disabile in violazione della quota di riserva

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La Corte di Cassazione (4) ha espresso il principio secondo cui, in caso di crisi, l'impresa è esonerata dall'assumere nuovo personale che rientri in una categoria protetta ai sensi della legge numero 68 del 1999, ma non può licenziare per ragioni di riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, i dipendenti invalidi già assunti, ove, al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori impiegati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'articolo 3 della suddetta legge.
Qualora il datore di lavoro proceda comunque al licenziamento, prosegue la Corte, lo stesso dovrà intendersi effettuato in violazione dei criteri di scelta, con conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonchè al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione in una misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell'articolo 18, comma 4, legge numero 300 del 1970 (5).


Note bibliografiche:
(1) Per un commento esaustivo sull'articolo 38 si veda, tra i tanti, F. Clementi, La Costituzione Italiana: commento articolo per articolo, Il Mulino, Bologna, 2018
(2) L'articolo 26 della stessa carta disciplina l'inserimento dei disabili, oltre che nel mondo del lavoro, nella società e nella vita comunitaria
(3) Attuata con D.P.R. 10 ottobre 2000 numero 333
(4) Sentenza n. 12911 del 23.05.2017
(5) Il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 12911 del 2017 è ribadito da una più recente sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione, n. 26029 del 15 ottobre 2019, secondo cui il licenziamento comunicato, per giustificato motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ad un lavoratore assunto con la legge numero 68 del 1999, che non rispetti la c.d. «quota di riserva» ivi prevista, è annullabile con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro


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