La Cassazione ricorda che per la validità delle dimissioni non occorre l'accettazione da parte del datore, costui deve solo accertarsi della loro genuinità e spontaneità

Dimissioni del dipendente pubblico

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Con la sentenza n. 14993/2021 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che per le dimissioni del pubblico dipendente, applicandosi al rapporto di lavoro anche le norme civilistiche in seguito alla privatizzazione dello stesso, non occorre l'accettazione del datore di lavoro. Le dimissioni infatti sono atto unilaterale recettizio che risolvono il rapporto non appena il datore ne viene a conoscenza. Vediamo le ragioni di queste conclusioni ripercorrendo la vicenda giudiziaria che ha necessitato questo intervento chiarificatore.

La vicenda processuale

Il Tribunale accoglie le richieste avanzate da una dipendente pubblica, la quale ha contestato il perfezionamento delle sue dimissioni, considerato che le stesse non sono state accettate e che sono revocabili proprio fino a quando non interviene l'accettazione formale da parte del datore.

La Corte di Appello però, decidendo sul ricorso del Ministero dell'Istruzione in qualità di datore, rigetta le istanze della dipendente finalizzate a ottenere la declaratoria d'inefficacia delle dimissioni che la stessa ha presentato nel gennaio 2015 e revocato a distanza di 5 mesi

Per la Corte di Appello le dimissioni, ai sensi dell'art. 4 commi 16-22 della legge n. 92/2012 non necessitano di convalida. Dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico non si può infatti applicare la disciplina contenuta nell'art. 124 del Tu n. 3/1957, ma i criteri civilistici per i quali le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio che risolvono il rapporto di lavoro non appena "pervengono a conoscenza del datore di lavoro."

La disciplina delle dimissioni richiede l'accettazione del datore?

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La ricorrente a questo punto ricorre in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 commi da 17 a 22 della legge n. 92/2012, contenente "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ritenendo che queste disposizioni debbano applicarsi al suo caso in quanto per la Cassazione n. 24157/2015 l'applicabilità di questa legge prescinde da iniziative normative finalizzate ad armonizzazione la disciplina, come previsto dalla legge Fornero.

Con la privatizzazione del pubblico impiego le dimissioni non devono essere accettate

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La Corte di Cassazione adita però con la sentenza n. 14993/2021 respinge il ricorso perché infondato.

La Corte ribadisce di aver già affermato che, dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 29/1993, il rapporto di lavoro pubblico, poiché privatizzato, è sottoposto anche alle regole civilistiche. Le dimissioni del lavoratore costituiscono pertanto un atto unilaterale recettizio in grado di risolvere il rapporto di lavoro non appena il datore ne viene a conoscenza, senza che rilevi la volontà di quest'ultimo di accettarle o meno. Per essere efficaci non necessitano quindi dell'accettazione del datore di lavoro.

L'amministrazione, in veste di datore di lavoro, non può quindi rigettare le dimissioni del dipendente. Essa deve limitarsi ad accertare che non vi siano ostacoli legali alla cessazione del rapporto. Come ribadito dalla Cassazione n. 30126/2018 al fine di accertare l'intento del dipendente di risolvere il rapporto, il datore deve compiere un'indagine rigorosa al fine di verificare che le dimissioni rese dal dipendente siano state manifestate in modo genuino, spontaneo e senza alcun condizionamento.

Inoltre proprio per l'effetto immediato delle dimissioni, la successiva revoca non è idonea "ad eliminare l'effetto risolutivo già prodottosi" fatta salva comunque la possibilità per le parti di porre nel nulla le dimissioni e proseguire il rapporto di lavoro, con l'onere però del lavoratore di dimostrare che è stato raggiunto un accordo in tale senso.

Scarica pdf Cassazione n. 14993/2021

Foto: 123rf.com
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