Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie: la coordinazione genitoriale e gli altri modelli ADR a confronto

Le ADR (alternative dispute resolution)

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Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, c.d. ADR (alternative dispute resolution), consentono in tempi rapidi e con costi contenuti di risolvere varie tipologie di controversie al di fuori del contesto giudiziario: dalle controversie civili/commerciali alle penali sino alle questioni familiari.

Chi opera nell'ambito delle relazioni familiari, in particolare, sa bene che il conflitto di per sé non rappresenta un evento negativo o positivo ma semplicemente una parte naturale della esistenza, necessario per crescere, cambiare ed evolvere. Ciò che veramente conta è il modo con il quale il conflitto viene affrontato e gestito: se il conflitto viene gestito in modo adeguato, è altamente probabile che la relazione si mantenga forte e si conservi. Un conflitto mal gestito produce infatti importanti effetti distruttivi sugli individui e sulle relazioni.

Quando le parti sono troppo coinvolte nelle dinamiche relazionali negative e oppositive, occorre cercare un aiuto professionale esterno -imparziale e neutrale- che sappia canalizzare l'energia sprigionata dal conflitto in qualcosa di costruttivo e positivo.

Tra le varie alternative possibili, ci sono gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, sulle quali molto si discute in questo ultimi anni, in termini di efficacia e validità/opportunità.

Le metodologie, a dire il vero, sono varie e possono interessare aree di competenza diverse; per questo occorre fare chiarezza e conoscere le caratteristiche di ciascuna.

Coordinazione genitoriale: caratteristiche e origini

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La coordinazione genitoriale (traduzione italiana del termine "Parentig Coordination") è un metodo che consente di gestire coppie altamente conflittuali tra loro e potenzialmente dannose per i figli. Il coordinatore genitoriale è dunque un professionista che non previene il conflitto ma lo limita cercando di contenere il danno derivante dall'alta conflittualità. Per questa ragione il metodo della coordinazione genitoriale è molto strutturato e direttivo e si differenzia da altre tipologie di ADR quali, ad es., la mediazione familiare e la pratica collaborativa.

Il co.ge. non è un tutore, né un ausiliario del giudice, né tanto meno un Consulente Tecnico d'Ufficio (anch'egli nominato dal giudice), ma una figura di supporto per i genitori che riceve l'incarico direttamente da quest'ultimi attraverso uno specifico mandato[1]

. Aderendo alla coordinazione genitoriale, le parti intraprendono un percorso volontario, che può trarre origine e input da una vicenda giudiziaria (es. separazione o divorzio) ma non necessariamente. È importante specificare inoltre che il co.ge. opera sempre al di fuori del contesto processuale non disponendo di specifici poteri giudiziari quanto piuttosto assumendosi la responsabilità che le decisioni del giudice, ove presenti, vengano rispettate (e mai messe in discussione) e attuate nel modo migliore.

Il co.ge. ha la funzione di istruire ed educare i genitori sull'impatto che il loro conflitto può avere sui figli, sulle loro competenze di comunicazione e di risoluzione dei conflitti; li aiuta a risolvere i disaccordi sui figli ed a contenerne il conflitto allo scopo di migliorarne le modalità di relazione: quando i genitori non sono in grado di assumere decisioni per i figli, il co.ge. può prendere decisioni ma sempre nell'ambito di quanto stabilito dal giudice o dal contratto.

Il Co.ge. si occupa solo ed esclusivamente del conflitto e degli effetti che può avere nei riguardi dei figli; non è un terapista che affronta le difficolta personali del genitore o che si spinge a comprendere i motivi per i quali il rapporto coniugale è finito, esplorando il passato.

Il co.ge. opera nel qui e ora per il benessere della famiglia e del minore, e nell'ambito di questa mansione, previo consenso dei genitori stessi, può prendere contatti con soggetti terzi (es. terapista, avvocato, pedagogista) in modo da acquisire informazioni utili per gestire al meglio la coppia e il loro conflitto.

Il metodo della coordinazione genitoriale si sviluppa in America a partire dagli anni 90 in risposta al sovraccarico dei tribunali americani relativamente alle cause di famiglia. Tali controversie si caratterizzavano per la presenza di un alto livello di conflittualità che necessitava di specifici interventi di assistenza e supporto, soprattutto per salvaguardare i figli minori dagli effetti nocivi del conflitto. Ben presto si rese necessaria la definizione di regole precise finalizzate a definire il processo della coordinazione genitoriale e il ruolo dei soggetti nello stesso coinvolti (es giudici, assistenti sociali). Nel 2005 furono realizzate le prime Linee Guida per la Coordinazione Genitoriale[2] ad opera della Association of Family and Conciliation Courts[3] (di seguito, AFCC). Le Linee Guida americane del 2005 sono state il frutto di un lavoro piuttosto intenso e impegnativo, che a coinvolto vari settori interdisciplinari e che ha di fatto dato vita ad una importante sistema di intervento e assistenza per le famiglie ad alta conflittualità, da distinguere da altri strumenti a sostegno della genitorialità e della famiglia. Pur non avendo carattere vincolante, le Linee Guida sono state utilizzate in molti Paesi, poiché forniscono direttrici valide per strutturare il processo della coordinazione genitoriale, definire la competenza, le funzioni, il ruolo, gli ambiti del possibile conflitto di interessi e i programmi per la corretta formazione dei coordinatori genitoriali[4].

In Italia, sebbene la metodologia della coordinazione genitoriale sia entrata ormai da lungo tempo nelle aule dei Tribunali, non esiste ancora una normativa specifica ed omogenea; la figura del co.ge. ha cominciato a delinearsi ad opera della giurisprudenza di merito[5], attraverso pronunce molto diversificate tra loro che testimoniano una disomogeneità nell'inquadrare e applicare la figura del coordinatore genitoriale. In particolare, la disomogeneità si riscontra riguardo soprattutto alla modalità di designazione del co.ge, alle funzioni da attribuire, alla durata e al compenso allo stesso spettante; mentre i punti cardine comuni consistono nel considerare come prevalente l'interesse del minore, nel classificarlo tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, nella necessaria presenza di una figura professionale specificamente formata al metodo, nell'essere un procedimento non antagonistico e diretto al contenimento dell'alta conflittualità[6].

La coordinazione genitoriale va distinta da altre procedure ADR, in particolare: dalla mediazione familiare, dalla pratica collaborativa, dalla negoziazione assistita, dal counselor, dal CTU e dai servizi sociali.

La mediazione familiare

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Nella mediazione familiare, il mediatore non assume mai delle decisioni in proprio ma supporta i genitori nelle loro scelte. Il mediatore si adopera affinché le parti elaborino in prima persona un programma di separazione o divorzio soddisfacente per entrambi: la coppia intraprende così un percorso di riorganizzazione della relazione famigliare finalizzato al raggiungimento di un "loro" accordo che possa durare nel tempo.

Anche la mediazione consiste in una procedura volontaria: le parti sono libere di ritirarsi dalla procedura in qualunque fase e il mediatore potrebbe decidere di concludere il percorso anticipatamente nel caso in cui non si sentisse adeguato o non fosse possibile progredire ulteriormente. Il mediatore agisce sempre in modo imparziale e non direttivo, le decisioni infatti sono sempre nella disponibilità e controllo dei soggetti che partecipano al percorso di mediazione. Di norma, nella procedura non vengono coinvolti direttamente i figli, anche se ne vengono sempre tutelati e considerati interessi e bisogni.

La mediazione famigliare precede il deposito del ricorso per separazione e divorzio, ma può essere attivato anche in corso di procedura.

La pratica collaborativa

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Nella Pratica Collaborativa ciascuna parte nomina un avvocato specificamente formato ed tutti insieme collaborano in modo cooperativo alla risoluzione del conflitto evitando di recarsi in Tribunale. Lo scopo è di raggiungere un accordo con la partecipazione costruttiva di tutti: gli avvocati in particolare offrono consigli e pareri legali ai loro clienti spingendoli a negoziare tra loro. Se non si raggiunge l'accordo e le parti decidono di proseguire con il giudizio, dovranno nominare altri avvocati appartenenti a studi legali diversi da quelli che hanno partecipato alla procedura.

La negoziazione assistita

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Il principale oggetto dell'attività di negoziazione assistista, intesta come "procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati", cosi come disciplinata dal D.lg. n. 132/2014, è rappresentato dalle pretese giuridiche vantate dalle parti e dalle considerazioni di natura processuale (quali ad esempio le concrete prove a disposizione su cui poter fondare un'azione giudiziale, con relativa previsione in merito all'esito atteso della lite). L'accordo (eventualmente) raggiunto consisterà, dunque, in un compromesso tra le parti, basato su reciproche concessioni rispetto, appunto, alle posizioni dalle stesse originariamente vantate. Scopo della procedura pertanto non è quello di risolvere il conflitto intersoggettivo da cui trae origine la controversia, né di provocare un riavvicinamento personale delle parti coinvolte, ma di raggiungere un accordo scritto soddisfacente (c.d. "convenzione di negoziazione assistita") attraverso l'ausilio dei rispettivi avvocati. Non è prevista infatti la partecipazione di un soggetto terzo e imparziale che gestisce la procedura, ma sono gli avvocati che guidano le parti mediante l'utilizzo di tecniche di negoziazione e soffermandosi sugli aspetti giuridici sostanziali e processuali più rilevanti, sottesi alla lite. La presenza dell'avvocato è dunque fondamentale e assolutamente prevalente sia per la connotazione giuridica specifica che gli attribuisce la normativa di riferimento sia per la centralità degli aspetti giuridici della lite oggetto di negoziazione nell'ambito della procedura.

Il counselor

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Il counselor può offrire consulenze anche ad una sola parte e non è legato necessariamente ad una vicenda giudiziaria. La storia personale e familiare, insieme alle esperienze passate dell'adulto (genitore e/o coniuge), rappresentano un punto di partenza per interpretare il presente e accrescere la consapevolezza personale. Di norma, vengono messe in primo piano le necessità ed esigenze della parte "adulta" e non dei minori. Non necessariamente la procedura si conclude con un accordo o altro scritto.

Il CTU

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Il ruolo del co.ge. va anche tenuto distinto da quello del Consulente Tecnico d'Ufficio (c.d. CTU).

La figura del Consulente Tecnico d'Ufficio e prevista dall'art. 61 c.p.c., il quale sancisce che "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", iscritti in albi speciali. Il CTU assume di fatto il ruolo di ausiliario del giudice, ed infatti "(...) compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede (…)", a norma dell'art. 62 c.p.c.

In ambito famigliare, il compito del CTU è quello di valutare il conflitto genitoriale in termini di rischio sulla salute del minore e in termini di capacità genitoriale di provvedere alla cura e alla tutela dello stesso. Il CTU è chiamato ad esprimere dunque una valutazione prognostica sulla opportunità e fattibilità dell'intervento del co.ge. e fornire al giudice tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione in tal senso. Non ha dunque né finalità terapeutiche, né di mediazione, né di elaborazione di un piano genitoriale specifico.

I servizi sociali

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Nelle situazioni di alta conflittualità, il giudice potrebbe incaricare i Servizi Sociali di svolgere attività di assistenza (psicologica, economica ed educativa) delle famiglie fortemente in crisi. Anche in questi casi, il Servizio non assume un ruolo decisionale e direttivo, ma è di ausilio al giudice per comprendere e monitorare la situazione familiare e per consentirgli di assumere i provvedimenti che ritiene opportuni, tra i quali la previsione di nomina di un co.ge.

Avvocato Sara Giuggioli

[1] La ricerca del co.ge. avviene normalmente tramite associazioni private o tramite la propria rete di conoscenze professionali

[2] Le Linee Guida sono state oggetto di revisione ad opera della AFCC a decorrere dal 2017 con la istituzione di due sub-comitati (legale e risorse). Le nuove Linee Guida sono state pubblicate nel 2019

[3] L'AFCC è la più importante associazione interdisciplinare e internazionale di professionisti che lavorano nella risoluzione di conflitti familiari, formata da professionisti, ricercatori, docenti, giuristi ed esperti di vari ambiti e professioni

[4] Il metodo proposto dalle Linee Guida della AFCC, e anche il più diffuso a livello internazionale, viene generalmente identificato come "modello c.d. integrato", divulgato in Italia nel 2012 da Debra K. Carter

[5] Di solito, attraverso l'utilizzo dell'art. 337ter, comma 2, c.c. recita "(…) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa"

[6] Per un esame approfondito si veda la relazione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile -progetto "Coordinazione Genitoriale"


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