La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1146/2007) ha stabilito che "con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente". La Corte ha poi aggiunto che la pretesa del genitore convivente "di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio". Nell'impianto motivazionale della sentenza
si legge che i Giudici non hanno escluso il contributo dei genitori ai figli maggiorenni affetti da grave patologia. In particolare la Corte ha precisato che, in presenza di "comprovata sussistenza di una patologia di una certa serietà" i genitori debbono continuare a farsi parzialmente carico delle esigenze dei figli. I Giudici hanno infine evidenziato che è principio ormai consolidato per la Corte che "il genitore già affidatario, il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta legittimato non solo ad ottenere jure proprio, e non già ex capite filiorum, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi".
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