Il tribunale di Mantova ha inoltre disposto che non vengano più utilizzate foto o video che ritraggono il minore qualora gli sia pregiudizievole

Risarcimento diretto al minore

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Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 25 maggio scorso (sotto allegato), ha condannato un genitore, già ammonito per avere ostacolato le visite del figlio con il padre, a risarcire direttamente il minore per il danno arrecatogli.

L'Avv. Camilla Signorini, legale del padre del bambino, visto l'ostruzionismo frapposto dalla madre alle frequentazioni padre-figlio, ha depositato ricorso ex art. 709 ter c.p.c., rimedio che permette di ottenere una condanna risarcitoria del genitore che ostacoli le modalità di affidamento arrecando danni psicologici e psicopedagogici al minore.

La pronuncia ottenuta dal legale è destinata a fare giurisprudenza poiché condanna la madre a risarcire non il padre, ma direttamente il proprio figlio minore.

Sicchè il bambino, afferma l'avvocato «è stato riconosciuto titolare di un autonomo diritto di ottenere direttamente dalla madre un risarcimento in denaro, ed è stato così finalmente riconosciuto portatore di diritti superiori, più importanti di quelli dei genitori».

Ampliata la tutela della riservatezza del minore

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La decisione, inoltre, perfeziona ed amplia l'orientamento del Tribunale di Mantova che da anni adotta "il modello Signorini", ovverosia la clausola da sottoscriversi d'ufficio dai genitori nei procedimenti di separazione e divorzio che prevede l'impegno a non pubblicare in rete immagini dei figli e a rimuovere tutte quelle eventualmente postate, poiché il giudice ha disposto che le parti non depositino più in atti foto né immagini del minore coinvolto, a tutela della sua privacy.

«La sezione famiglia del Tribunale di Mantova - chiarisce il legale - prosegue ed anzi amplia la tutela della riservatezza del minore già tutelata con il "modello Signorini", sino a richiedere di non utilizzare, persino in giudizio, foto o video che lo ritraggono qualora gli sia pregiudizievole. Il provvedimento ancora una volta mette il fanciullo al centro, al di sopra delle parti e delle richieste o aspettative dei genitori, in completa ed evolutiva applicazione della convenzione internazionale dei diritti del fanciullo. Il risarcimento della madre al minore, inoltre, dà anche piena attuazione della capacità giuridica del bambino perché ne rafforza l'idoneità ad essere titolare di diritti anche risarcitori».

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Scarica pdf sentenza Trib. Mantova 28.5.2021

Foto: 123rf.com
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