La Cassazione aderisce all'orientamento secondo cui il difensore d'ufficio ha diritto anche alle spese sostenute per le procedure di recupero del credito

Difensore d'ufficio: liquidazione compenso e spese recupero credito

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Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi professionali da parte del giudice.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 15006/2021 (sotto allegata) accogliendo il ricorso di un legale e dando seguito a un orientamento maggioritario formatosi in seno alle sezioni penali.


L'avvocato aveva dapprima proposto opposizione innanzi al Tribunale contro il provvedimento che aveva liquidato i compensi maturati per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio in un processo penale, e successivamente all'esperimento della procedura volta al recupero del credito nei confronti dell'assistito.


In particolare, il giudice a quo, discostandosi dall'interpretazione del giudice di legittimità (di cui pur dava atto), aderiva ad altro e più risalente orientamento che esclude la rimborsabilità di tali spese in assenza di una norma che espressamente lo preveda.


Secondo tale interpretazione, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, la volontà della legge sarebbe quella di "assicurare il rimborso solo degli onorari e delle spese maturati però nel procedimento penale cui afferisce la richiesta di liquidazione". Unico vantaggio accordato sarebbe la sola esenzione da bolli, imposte e spese per le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali".

L'orientamento maggioritario

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Di diverso avvisa la Cassazione che, quanto al diritto del difensore che richieda la liquidazione del compenso ex art. 116 cit., ad ottenere il rimborso anche delle spese e dei compensi per le procedure di recupero del credito, afferma che la soluzione negativa offerta dal Tribunale sia in contrasto con l'ormai consolidato orientamento di legittimità, che, superando le inziali incertezze, ha sposato la soluzione favorevole alla tesi del ricorrente.

Anche di recente è stato, infatti, affermato che (Cass. n. 22579/2019) "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine".

Orientamento a cui la Suprema Corte, anche in questa occasione, ritiene di dare continuità in quanto "appare coerente con la lettera dell'art. 116 che subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione". Cassata l'ordinanza impugnata, sarà il giudice di rinvio che procederà alla liquidazione del compenso anche tenendo conto delle spese sostenute nelle procedure di recupero del credito nei confronti dell'ex assistito.

Il giudice della liquidazione non è vincolato

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Respinto, invece, il motivo con cui il ricorrente ritiene che la liquidazione dei compensi effettuata dal Giudice di Pace, all'esito della procedura volta al recupero del credito, fosse passata in cosa giudicata assumendo dunque carattere vincolante anche nel successivo giudizio finalizzato ad ottenere la liquidazione delle competenze a carico dello Stato.


Infatti, nonostante se in sede di rinvio al ricorrente vadano riconosciute anche le spese sostenute per le procedure di recupero del credito, "tuttavia non può ritenersi che la liquidazione effettuata in favore della parte assistita in sede penale sia vincolante anche per il giudice della liquidazione".


In tema di difesa d'ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare (cfr. Cass. n. 31820/2019).


Nondimeno, si legge in sentenza, essendo l'ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo "ex iudicato", il giudice penale può procedere a una nuova e autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

Vedi allegato

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