Per la Cassazione, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio vale anche per i genitori non sposati

Errata qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 570 c.p.

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La sentenza n. 20721/2021 (sotto allegata) della Cassazione sancisce in breve che il reato di cui all'art. 570 bis. c.p. che punisce la "violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" si applica anche al genitore non coniugato.

Nella vicenda, il giudice di primo grado dichiara responsabile l'imputato ai sensi dell'art 570 c.p. dopo aver riqualificato il fatto contestato in origine ai sensi dell'art. 3 legge n. 54/2006 in relazione all'art. 12 sexies della legge 898/1970, per il mancato versamento dell'assegno mensile di 600 euro stabilito dal giudice per il mantenimento dei figli e per la mancata corresponsione del 50% delle spese straordinarie.

Per chiarire ricordiamo che l'art. 3 della legge 54/2006 e l'art 12 sexies della legge sul divorzio n. 898/1970 sono stati abrogati dal dlgs n. 21/2018. L'art. 570 bis c.p è stato inserito nel codice penale dal suddetto dlgs n. 21/2018, che nella sostanza riproduce il contenuto dell'art. 12 sexies della legge sul divorzio abrogata.

L'art. 570 bis. c.p. si applica anche ai genitori non coniugati

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Il Procuratore Generale della Repubblica ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 570 bis c.p "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" perché il Tribunale, nel riqualificare il fatto contestato ai sensi dell'art 570 c.p, ha ritenuto erroneamente che la nuova fattispecie ossia il 570 bis c.p., non fosse applicabile all'imputato perché non coniugato.

Art. 570 c.p.: equiparazione genitori naturali e coniugi

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Il ricorso avanzato dal Procuratore viene accolto dalla Corte di Cassazione perché fondato.

Condividendo la tesi del ricorrente la Cassazione afferma che il delitto contemplato dall'art. 570 bis c.p., che punisce la violazione degli obblighi di mantenimento istruzione ed educazione dei figli dopo la separazione e il divorzio, è applicabile anche quando i genitori non sono legati da un vincolo matrimoniale, poiché per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del dlgs n. 21/2018 deve essere riconosciuta continuità normativa tra quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 54/2006 e l'art. 570 bis c.p.

In passato è già stato puntualizzato che il reato di cui al citato art. 3 si configurava in caso di omesso versamento da parte del genitore dell'assegno di mantenimento periodico disposto dal giudice in favore dei figli nati al di fuori del matrimonio, non solo alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, ma anche a causa delle modifiche introdotte dalla legge n. 76/2016 e dal dlgs n. 154/2013 sulle unioni civili e sulla responsabilità genitoriale, che avevano disposto l'applicazione della legge n. 54/2006 anche ai procedimenti che riguardavano i figli di genitori non uniti dal vincolo matrimoniale.

Non è di ostacolo a tale applicazione il fatto che l'art. 570 bis c.p. contenga letteralmente il termine "coniuge" perché una lettura sistematica induce a ritenere che a tale termine sia parificato quello di "genitore" anche naturale.

La volontà del legislatore del resto, come si desume dai lavori preparatori della legge che ha introdotto questa nuova figura, era quella di assorbire sia l'art. 3 della legge n. 54/2006 che l'art. 12 sexies della legge n. 898/1970. La decisione del tribunale è errata e va corretta e la sentenza va annullata con rinvio alla corte d'Appello per un nuovo giudizio, che dovrà rispettare quanto appena sancito.

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