La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3949/2007) ha stabilito che lo studente che viene bocciato a causa di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento dei danni e ciò per il ritardo della sua futura attività lavorativa. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto" e che, prosegue la Corte nel caso di un "minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori,presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore". Con questa decisione la Corte ha annullato una sentenza
della Corte di Appello che aveva negato il risarcimento a uno studente bocciato per la lunga assenza causata da un incidente stradale.
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