Il nuovo procedimento in primo grado delineato dalla riforma del processo civile punta alla riduzione dei tempi dei processi e alla concentrazione delle tempistiche

Riforma processo civile: processo più rapido

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La riforma del processo civile delinea un sistema fortemente orientato alla riduzione dei tempi dei processi e alla concentrazione delle tempistiche.

Le modifiche intervenute sono davvero molto importanti, vengono infatti potenziati gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, si prevede una rideterminazione della competenza del giudice di pace, l'introduzione di un unico rito per i procedimenti in materia di persone, minorenni, famiglia, la semplificazione del processo sommario di cognizione e alteriori modifiche, sempre per "snellire" le procedure, anche per quanto riguarda l'appello e il ricorso in Cassazione.


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Atto di citazione e comparsa di risposta

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Già nell'atto di citazione, andranno esposti in modo chiaro e specifico i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (cfr. art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.) e dovranno essere indicati specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e i documenti che offre in comunicazione. Anche il convenuto, nella comparsa di risposta, dovrò fornire la stessa indicazione e proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico.

Alla prima udienza, le parti avranno già articolato le proprie richieste e opposizioni e il giudice avrà già chiaro l'oggetto della controversia. Andrà pertanto assicurato il diritto dell'attore di replicare, anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori se necessario per effetto dell'attività processuale di controparte, entro termini precisi da fissare prima dell'udienza di comparizione.

Trattazione e istruzione causa: addio udienza precisazione conclusioni

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Interessanti le novità previste dopo l'esaurimento della fase di trattazione e istruzione della causa. Il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., potrà riservare il deposito della sentenza entro un termine fino a 30 giorni dall'udienza di discussione.

Invece, qualora non proceda ai sensi della norma suddetta, fisserà direttamente l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando:

- un termine fino a 60 giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni (con soppressione dunque dell'udienza ad hoc, specificamente dedicata alla precisazione delle conclusioni);

- un termine fino a 30 e 15 giorni prima dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente.

All'udienza fissata, il giudice si limiterà a riservare la decisione e provvederà poi al deposito della sentenza nei successivi 30 giorni nelle cause in cui il Tribunale decide in composizione monocratica; nei successivi 60 giorni nelle cause in cui la decisione è adottata in composizione collegiale.


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