Viene definita violenza economica la coercizione fatta utilizzando come mezzo il denaro. Può derivare anche dall'omesso versamento del mantenimento

La violenza economica in famiglia

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Negli episodi di violenza economica, il denaro crea una condizione di sottomissione di una parte rispetto all'altra; una delle due figure si trova a dipendere in tutto e per tutto dall'altra e spesso queste condizioni sono anche molto difficili da individuare. Di solito è perpetrata dal marito in danno della moglie.

Nella maggior parte dei casi, ciò che traspare all'esterno è una "normale gestione economica della famiglia" da parte del marito, senza pensare alla condizione di dipendenza totale in cui potrebbe ritrovarsi la moglie.

È dunque una forma di violenza che si basa sull'esclusione della donna dalla vita economica della famiglia, facendo sì che questa non abbia la forza di prendere autonomamente le proprie decisioni e che debba giustificare le proprie spese, quasi chiedendo il "permesso" al marito, il cui unico scopo è quello di instaurare un forte senso di inferiorità e di incapacità a soddisfare i propri bisogni nella donna.

Cos'è l'omesso mantenimento?

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La nozione di violenza economica, in alcuni casi, può intrecciarsi con l'omesso mantenimento, in particolare con il mancato versamento, da parte del coniuge, del mantenimento per i figli.

L'omesso mantenimento è un reato la cui procedibilità si ha non su querela di parte, ma d'ufficio e ciò significa che l'eventuale rinuncia al processo da parte del coniuge affidatario non comporta la cessazione del procedimento nei confronti dell'altro che, infatti, prosegue su iniziativa del Pubblico Ministero.

Il D.Lgs. n. 21/2018 ha provveduto all'inserimento dell'articolo 570bis del codice penale, dando diretta applicazione all'articolo 570 nei casi di omesso versamento dell'assegno di mantenimento - art. 570bis c.p. "Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio
ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli
" - art. 570 c.p. "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro…".

Omesso mantenimento e affidamento esclusivo

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Si è da poco concluso un caso trattato dallo Studio Legale Missiaggia in cui, dopo diversi ammonimenti da parte del Tribunale, il padre di due bambine continuava ad essere inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento (mancava il versamento del mantenimento delle figlie da oltre due anni). Questa tipologia di inadempimento è stata definita dal Tribunale Ordinario di Velletri come: "alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre…".

Una violazione di tal genere, dunque, ha costretto il Tribunale alla modifica dei provvedimenti di affido condiviso, disponendo l'affido esclusivo delle due bambine alla madre.

A sostegno della decisione viene citata la Sentenza della Cass. n. 26587 del 2009: "Integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso".

Quando l'omesso mantenimento è violenza economica

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Il Tribunale di Velletri, con la pronuncia sopra citata, si è conformato a una posizione già espressa dal Tribunale di Roma che, in una sentenza del 2019, aveva messo in correlazione l'omesso mantenimento con la violenza economica.

In particolare, il giudice capitolino aveva affermato che "la violenza economica - insieme a quella psicologica ed all'ingiustificato rifiuto a comunicare con l'altro genitore - è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale. Pertanto, la condotta reiterata del XXX di inadempimento all'obbligo di mantenimento evidenzia in modo inconfutabile la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle due figlie minori rendendo impossibile la gestione della genitorialità condivisa".


A cura dell'Avv. Maria Luisa Missiaggia con la collaborazione di Ludovico Raffaelli


Foto: 123rf.com
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