Il reato di depistaggio è punito in maniera severa dall'articolo 375 c.p., che prevede anche ipotesi in cui le conseguenze sanzionatorie sono aggravate

Cos'è il depistaggio

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Il depistaggio è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che pongono in essere delle condotte specifiche al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale.

La norma di riferimento è quella di cui all'art. 375 del codice penale.

Da tre a otto anni di carcere per il pubblico ufficiale che depista

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In base alla nuova formulazione della norma entrata in vigore il 2 agosto 2016, è prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzate a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

  • mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
  • affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.
La norma ha carattere sussidiario: è applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato.

Depistaggio aggravato

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Il nuovo reato di depistaggio è aggravato quando il fatto:

  • è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà);
  • è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati (si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni).

Pena diminuita se i luoghi sono ripristinati

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La pena è invece diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per:

  • ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
  • aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Interdizione dai pubblici uffici e prescrizione

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Alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegue, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. I termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato sono raddoppiati.

Non punibile chi si pente

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L'art. 376 c.p., infine, afferma che, anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, non è punibile il colpevole che, entro la chiusura del dibattimento, ritratti il falso e manifesti il vero.

Vedi anche Il reato di depistaggio

Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Esperto in Stalking, Cyberstalking, Bullismo e Cyberbullismo, Cybercrime, Social Crime, Social Security, Diritto Penale , Amministrativo , Tributario , Civile Pubblica Amministrazione , donne, minori, disabili, anziani vittime di violenza, Criminologia Forense, dell'Intelligence e dell'Investigazione, Diritto Militare, Docente di Diritto e Scienze Forensi


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