Rapporti bancari e successione: vediamo qual è la sorte dei rapporti pendenti in caso di morte del titolare

La successione

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La successione è il "passaggio" di beni e di diritti da una persona defunta agli aventi diritto, ovvero eredi e legatari.
Normalmente il de cuius potrebbe risultare titolare, al momento del decesso, di una serie di rapporti giuridici come rapporti bancari e/o di investimento.

La successione del conto corrente

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Nel caso di decesso dell'unico intestatario del conto corrente gli eredi hanno, da un lato, il dovere di comunicare alla banca l'avvenuta morte con un certificato di morte e, dall'altro, il diritto di sapere se vi erano libretti di risparmio, depositi di somme, titoli ecc.
Gli eredi devono, poi, restituire tutto ciò che è di proprietà dell'istituto di credito, ovverosia gli assegni non utilizzati, il bancomat e la carta di credito. Nel caso in cui tali documenti non dovessero essere ritrovati si dovrà procedere con una denuncia di smarrimento al fine di permettere alla banca di bloccare il conto.
Nell'ipotesi in cui il conto corrente fosse cointestato si aprono due scenari.
Se vi era la firma disgiunta, ognuno degli altri cointestatari avrà il diritto di disporre separatamente sul conto, anche se la banca potrà negare al cointestatario superstite di effettuare operazioni sul conto benchè cada in successione solo la quota di un mezzo della cifra depositata.
Quando, invece, era prevista la firma congiunta il conto viene bloccato del tutto fino all'individuazione di tutti gli eredi legittimi che dovranno, poi, decidere insieme all'intestatario rimasto in vita la sorte del conto; per rientrare in possesso delle somme depositate sul conto corrente si dovrà presentare alla banca una copia della dichiarazione di successione presentata presso l'agenzia delle entrate.


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Successione libretti di risparmio e investimenti

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Al momento dell'apertura della successione se il defunto era titolare di libretti al risparmio nominativi, la cifra esistente al momento del decesso è parte della massa ereditaria e, pertanto, cade in successione.
I libretti di risparmio al portatore, invece, entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento dell'apertura della successione essi siano stati in possesso del de cuius o siano depositati a suo nome presso terzi.
Per quanto riguarda i titoli e buoni fruttiferi, i primi rientrano nella massa ereditaria e gli eredi hanno la possibilità di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria; i secondi vengono considerati come i titoli di stato.

Eredità e assicurazioni pendenti

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Le liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria, in quanto sono considerati come contratti atipici stipulati a favore di terzi.
Nonostante tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno effettuate comunque a soggetti stabiliti contrattualmente.
Pertanto, agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto, anche se capita spesso che i beneficiari delle polizze coincidano con gli eredi legittimi o testamentari.
Rientrano, invece, nella massa ereditaria i pagamenti a titolo di risarcimento del danno liquidati in favore del defunto, quando quest'ultimo era ancora in vita, ma non ancora effettuati.
Infine, in caso di assicurazioni sulla responsabilità civile di un veicolo, bisognerà tempestivamente informare la compagnia assicurativa, con la possibilità di richiedere anche il rimborso della parte del premio non goduto.

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it - 333.6350684

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