Il Tribunale di Firenze, dopo aver dichiarato con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Roberto L. e Francesca G., con successiva sentenza dell'11 ottobre-9 dicembre 1997 assegnava la casa coniugale alla G., poneva a carico del L. un assegno mensile di lire 450.000 per il mantenimento del figlio Riccardo, maggiorenne, nonché un assegno divorzile
mensile di lire 250.000 in favore della G., rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie di carattere medico sostenute per il figlio, e compensava per un quarto le spese del giudizio. Con sentenza del 29 novembre-20 dicembre 2002, la Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame proposto dal L., riduceva il contributo al mantenimento del figlio Riccardo e l'assegno divorzile, rispettivamente, a lire 300.000 e 200.000 mensili, ferme le altre statuizioni del primo giudice, e condannava il L. a rimborsare alla G. la metà delle spese dei due gradi di giudizio dichiarando compensata la restante metà. Osservava, in particolare, la Corte territoriale: a) che il L. era iscritto dal 21 maggio 1998 negli elenchi degli invalidi civili con invalidità del 74% e che il suo reddito si era notevolmente ridotto rispetto a quello del 1992, mentre la G. continuava a svolgere la sua attività presso il Ministero del tesoro; b) che poteva ragionevolmente presumersi, in base all'esito della prova orale ed all'età del figlio Riccardo, un inizio di autosufficienza economica, quanto meno parziale, di quest'ultimo.
Con queste premesse, secondo quanto disposto dai giudici di Cassazione il mantenimento di un figlio non cessa automaticamente con il compimento della maggiore età. In presenza di particolari situazioni che denotano l'emergere di una non autosufficienza il compito del genitore deve protrarsi oltre il mero limite temporale stabilito dal codice civile. (Giovanni Dami)
Corte di cassazione, sezione I^ civile, Sentenza 21.2.2007 n. 4102 - Giovanni Dami

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