Per il Giudice di Pace di Treviso le apparecchiature elettroniche vanno debitamente omologate, poiché quelle solo approvate non sono funzionali ed efficaci ai fini dell'accertamento

Autovelox non debitamente omologato: sanzione annullata

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Omologazione e approvazione non sono sinonimi, ma sottendono a procedure distinte. Non può dunque ritenersi valida la sanzione elevata da apparecchiatura elettronica che non risulta debitamente omologata, posto che l'approvazione non è idonea a certificare le qualità tecniche e quanto previsti dai riferimenti normativi di cui al Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione.

Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Treviso nella sentenza n. 2711/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso avanzato da un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Giuliana Livotto, che tra l'altro ha censurato la mancata omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata per il rilevamento dell'infrazione.


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Quella del magistrato veneto rappresenta l'ennesima pronuncia a favore di un orientamento maggioritario che distingue nettamente la procedura di omologazione da quella di approvazione. Una conclusione che non appare scontata, in particolare alla luce di una nota apparsa sul sito della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e firmato dal del Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati.

La comunicazione, risalente allo scorso 11 novembre 2020, ha innescato un fervente dibattito e diverse repliche da parte degli esperti del settore che hanno ritenuto tale conclusione non rispettosa delle previsioni del Codice della Strada e del regolamento d'attuazione del Codice stesso, né tantomeno in linea con le pronunce della giurisprudenza (anche di Cassazione) che avrebbe convalidato la conclusione che le apparecchiature che risultino solamente approvate, non anche omologate, non appaiono funzionali ed efficaci ai fini dell'accertamento.

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Valide fonti di prova

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La pronuncia in commento si innesta nel solco giurisprudenziale secondo cui i due termini (omologazione e approvazione) non sarebbero sinonimi. Una conclusione che prende le mosse dalla norma principale di riferimento in materia, ovvero l'art. 142 C.d.S., che al comma 7 prevede che: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi di percorso autostradali, come precisato dal Regolamento".

Tale norma, spiega il giudice veneto, prevede la debita omologazione che va riferita a tutte le apparecchiature, mentre diverso è il discorso qualora il decreto dirigenziale faccia riferimento alla sola approvazione. Quest'ultima viene ritenuta una dichiarazione non idonea a certificare le qualità tecniche e i riferimenti normativi previsti dall'art. 192, comma 2 e 7, del Regolamento C.d.S. che andrebbero, invece verificati attraverso prove tecniche di comparazione.

Ad avvalorare tale assunto corre in soccorso anche la sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale: nelle sue argomentazioni, seppur riferite alla necessità della taratura, la Consulta cita più volte l'art. 142 C.d.S. "proprio in relazione alla circostanza che l'omologazione conferisce affidabilità alla prestazione dell'autovelox".

In tal modo, gli interessi pubblici e privati, quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, trovano il giusto equilibrio con i valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato

Omologazione e approvazione: sono procedure distinte

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Nello specifico, spiega il giudice nel provvedimento, l'omologazione ministeriale rappresenta l'atto attraverso cui il Ministero consente la riproduzione in serie del prototipo (appunto omologato) di un prodotto testato in un laboratorio ministeriale, dunque l'atto di omologazione (e non la mera approvazione) è necessario per la riproduzione de prototipo testato e per la sua immissione sul mercato.

A tal proposito, l'art. 192, comma 7, del Regolamento del C.d.S., sancisce che "su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve esser riportato il numero e a data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante". Il suddetto articolo, "riveste fondamentale importanza al fine di tenere distinte per espressa previsione legislativa, la procedura per il conseguimento dell'omologazione da quella per l'approvazione definite rispettivamente al comma 2 al comma 3".

In conclusione, nell'ipotesi in cui il regolamento del C.d.S. stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni per dette apparecchiature, sarà possibile omologare le stesse, mentre queste ultime saranno solo approvate, se possibile, utilizzando la procedura dettata dalla norma stessa per l'omologazione.

Dunque, "in virtù del predetto quadro normativo di sintesi, i due termini non sono affatto sinonimi, ma sottendono procedure distinte ognuna con una propria ratio operativa stabilita dalla norma regolamentare stessa quale fonte primaria" (cfr. G.d.P. Lodi, n. 57/2021; G.d.P. Milano n. 6169/2020; G.d.P. Treviso n. 443/2020).


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D'altronde, "la determina dirigenziale non è equiparabile al Decreto Ministeriale di omologazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal citato art. 192, comma 7, del C.d.S., mentre rimane immutabile il dettato legislativo per il quale per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". Tanto premesso, poiché nel caso di specie l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento automatico non risulta omologata, la sanzione viene annullata.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace di Treviso, sent. n. 2711/2021

Foto: 123rf.com
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