Accolto il ricorso cautelare di un agente locale a cui è stato revocato lo status di P.S. Per il Tar si tratta di revoca ingiustificata

Revoca della qualifica di P.S.

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Il Tar di Brescia con l'ordinanza n. 92/2021 (sotto allegata) accoglie la domanda cautelare avanzata da un agente della polizia locale, disponendo la sospensione dell'esecuzione del provvedimento con cui il Prefetto ha disposto nei suoi confronti la revoca della qualifica di P.S.

Agente chiede annullamento e sospensione provvedimento di revoca

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L'Agente si rivolge al Tar contro il Ministero dell'interno e nei confronti dell'Unione Insieme sul Serio per chiedere l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento sopra menzionato e della nota citata dal provvedimento prefettizio, atto presupposto dello stesso, il cui contenuto è ignoto e con il quale il Presidente dell'Unione Insieme sul Serio ha chiesto la revoca della qualifica di P.S della ricorrente.

Richiesta di annullamento e sospensione che la ricorrente estende anche a ogni altro atto presupposto successivo o collegato a quello principale, anche se il contenuto le è ignoto.

Revoca ingiustificata, l'Agente presenta tutti i requisiti

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Il T.a.r di Brescia accoglie il ricorso cautelare perché rileva la sussistenza di profili di fumus boni iuris ritenendo che nessuna delle circostanze evidenziate nella nota del Presidente dell'Unione Insieme sul Serio che ha disposto la revoca della qualifica di P.S sembra in questa fase giustificare la perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 65/1986 per attribuire la qualifica di "Pubblica Sicurezza" all'agente.

Ma cosa dice il testo dell'articolo menzionato al comma 2?

La disposizione elenca semplicemente i requisiti di cui il Prefetto deve tenere conto per attribuire il titolo di agente di "Pubblica Sicurezza" e la cui assenza comporta la perdita della qualifica ovvero:

  • godimento dei diritti civili e politici;
  • non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  • non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Il T.a.r di Brescia chiarisce che il ricorso merita di essere accolto anche perché la ricorrente ha contestato le circostanze dedotte dal Presidente dell'Unione con argomenti sufficientemente documentati tanto è vero che le azioni contro la stessa sono state archiviate. Solo l'esonero alla formazione al tiro è rimasto in piedi fino al 31.12.2020 anche se la stessa è stata ritenuta idonea a dette mansioni.

Il T.a.r evidenzia infine che le ragioni e la circostanza per la quale si è deciso che la ricorrente non debba più rivestire la qualifica di Pubblica Sicurezza non sono state documentate dalla P.A, contrariamente alla ricorrente, che ha fornito un principio di prova.

Scarica pdf Tar Brescia ordinanza cautelare n. 92/2021

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