Procreazione medicalmente assistita e diritto alla vita dell'embrione: la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Diritto alla vita dell'embrione

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in data 27 gennaio 2021 ha pronunciato un'ordinanza che sta creando numerosi dibattiti in tema di procreazione medicalmente assistita e diritto alla vita dell'embrione.
Il Tribunale, sulla scia di quanto già disposto dal Tribunale di Lecce il 24 giugno 2019 (ha autorizzato l'impianto dell'embrione a seguito di morte del marito), a richiesta della donna, ha ordinato l'impianto dell'embrione crioconservato dopo la separazione della coppia genitoriale ed anche con parere contrario dell'ormai ex marito.

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Cosa dice la legge in materia di procreazione medicalmente assistita?

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Per esaminare la questione e la portata innovativa dell'ordinanza è necessario inquadrare la normativa in tema di PMA (procreazione medicalmente assistita).
La Legge di riferimento è la n. 40 del 19 febbraio 2004 che ha stabilito i principi fondamentali della materia.
Fin dall'incipit la Legge prevede che la procreazione assistita deve assicurare "i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito."
L'articolo 5 stabilisce che possono accedere alla PMA coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi.
L'articolo 6 detta i principi in tema di consenso informato stabilendo, al comma 3 che "la volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo".
Stabilisce inoltre che l'accesso alla PMA è consentito solo ove l'infertilità non è risolvibile con ulteriori metodi.
L'articolo 14 vieta la formazione di embrioni in numero superiore a tre e la crioconservazione degli stessi, ad esclusione dei casi in cui vi sono gravi problemi di salute della donna.
Su tale ultimo aspetto è intervenuta la Corte Costituzionale con pronuncia n. 151 del 2009 con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14 nella parte in cui limita la formazione degli embrioni ad un numero non superiore a tre.
Successivamente, nel 2010 sempre la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di crioconservazione degli embrioni, quale conseguenza della precedente pronuncia. Infatti, se vi è la possibilità di formare più embrioni rispetto a quelli effettivamente impiantati, nel rispetto del diritto alla vita, deve essere previsto un metodo di conservazione. Pertanto, la formazione di embrioni per il processo di crioconservazione è divenuta lecita.
Su tale presupposto si è formato il convincimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PMA e separazione coniugi

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I coniugi hanno intrapreso nel 2018 il percorso per ricorrere alla procreazione medicalmente assistita. Gli embrioni sono stati inseminati in vitro ma non impiantati per gravi problemi di salute della donna. Si è proceduto, pertanto, alla crioconservazione di quattro embrioni, con l'intento di impiantarli non appena la salute della moglie lo avrebbe permesso.
Nelle more il marito ha incardinato il procedimento di separazione coniugale. La moglie, di conseguenza, ha chiesto al Tribunale di provvedere con urgenza ad autorizzare l'impianto degli ovuli crioconservati, anche con parere contrario del marito, avendo già raggiunto l'età di 43 anni.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che per l'impianto è necessario solo il consenso della donna.
I Giudici rilevano che vi è un diritto dell'embrione alla vita ed allo sviluppo su cui è stato costruito tutto l'impianto della legge stessa.
Infatti dal momento della fecondazione è riconosciuto all'embrione "un grado di soggettività correlato alla genesi della vita", che potrà essere sacrificato solo a fronte del rischio di lesione di diritti umani di pari valore ritenuti prevalenti, quali il diritto alla salute della donna.
Il provvedimento, sempre a tutela dell'embrione fecondato, è fondato sull'art. 6 della Legge n. 40/2004 il quale dispone che la volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo, secondo il principio di autoresponsabilità.
Nel caso valutato dal Tribunale il marito ha prestato espressamente il consenso al momento della fecondazione, non potendo successivamente revocarlo, non ammettendo la Legge ripensamenti con conseguente pregiudizio per l'embrione.
Il Tribunale, per questi motivi, ha ordinato l'inserimento in utero degli embrioni crioconservati.

I diritti e doveri del padre anche in caso di parere contrario

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Il minore nato da genitori separati avrà diritto di godere di entrambe le figure genitoriali. L'ex marito sarà riconosciuto per Legge padre legittimo del concepito con tutte le conseguenze in merito a diritti e doveri. Il padre infatti avrà l'obbligo di educazione, istruzione e mantenimento; tali doveri nascono dall'espressione del consenso alla fecondazione che non rileva unicamente nel consenso ad un trattamento sanitario ma ad un vero e proprio status genitoriale.


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