La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 4617/2007) ha stabilito che non si configura abuso della cosa comune il comportamento di un condomino che occupa la metà del tetto condominiale per installare le proprie antenne. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che l'uso di tutti i condomini della cosa comune previsto dall'art. 1102 c.c., va tutelato in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che in via meramente ipotetica e astratta ne potrebbero fare. Nella Sentenza si legge infine che il suddetto principio trova giustificazione nel fatto che anche i rapporti tra i condomini debbono essere informati al principio generale di solidarietà posto, dal nostro Ordinamento, a presidio di ogni giuridica relazione.

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: