La Sezione Ottava del Tribunale di Milano (Sentenza dell'8 gennaio scorso) ha stabilito che i condomini hanno diritto al risarcimento del danno in caso di omissioni e di inosservanze dell'amministratore che non espleti tempestivamente e congruamente gli adempimenti di cui alla normativa sulla detrazione d'imposta ( 41% ). I Giudici di Milano hanno poi precisato che l'azione per il risarcimento dei danni dovrà essere promossa dai singoli condomini e cioè in quanto il condominio non ha la legittimazione attiva per la richiesta di simili danni.

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