Elementi costitutivi ed elementi distintivi dei due istituti del possesso e della detenzione e interversione del possesso

Cos'è il possesso

[Torna su]

Nel nostro ordinamento il possesso è disciplinato dall'art. 1140 e ss. del c.c. e può essere definito come il potere di fatto su una cosa che si manifesta, come un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà e di qualsiasi altro diritto reale.
Invero, il possesso non è conseguenza automatica della titolarità del diritto, ma è esercizio concreto di un potere, attività effettiva espletata sia dal titolare del diritto (possesso come esercizio del diritto: ius possidendi), sia da chi non è titolare del diritto (puro possesso).

Elementi costitutivi del possesso

Secondo la dottrina tradizionale e la giurisprudenza dominante gli elementi costituivi sono due, uno oggettivo e l'altro soggettivo.
Il primo si identifica con il corpus possessionis, ovvero nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Il secondo si identifica con l'animus possidendi, ovvero l'intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, sicchè si possa distinguere il possesso dalla detenzione, definibile come una sorta di "possesso minore".

Cos'è la detenzione

[Torna su]

Caratteristica fondamentale, ed elemento costitutivo della detenzione, è l'animus detinendi che si differenzia dall'animus possidendi in quanto il detentore, diversamente dal possessore, esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come propria o come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come ad esempio nel caso del conduttore.
Ergo, in presenza di un titolo giustificativo e costitutivo di un diritto personale di godimento, si parlerà di detenzione, qualora il titolo sia costitutivo di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, si configurerà il possesso.
Un'ulteriore differenza riguarda la detenzione qualificata e la detenzione non qualificata.
La prima è esercitata nell'interesse proprio (come per il conduttore), la seconda è esercitata nell'interesse altrui (come per il depositario).

Per approfondimenti vai alla nostra guida Distinzione tra possesso e detenzione

Interversione del possesso

[Torna su]

Affinchè si abbia il mutamento da possesso a detenzione, è necessario che il detentore agisca con l'animus del possessore.
Una prima ipotesi si configura nel momento in cui il possessore trasferisce il possesso al detentore o il corrispondente diritto; una seconda ipotesi, invece, si ha quando il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso del bene.
Pertanto, l'interversione del possesso deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi.
Tale manifestazione deve essere rivolta specificatamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.


avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

Per saperne di più su questo argomento contatta l'Avv. Nicola Comite

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: