La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13770 dello scorso 20 settembre, ha affermato che l'art. 373, 1° co. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), è illegittimo (e va disapplicato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 allo E del 1865) nella parte in cui estende in via solidale al proprietario del veicolo l'obbligazione di pedaggio assunta dal conducente con l'impiego del mezzo in un tratto autostradale. Tale illegittimità, spiegano i Giudici del Palazzaccio, dipende dal fatto che manca una specifica previsione in tal senso nel codice stesso o in altra norma di legge mentre, come precisa la Corte, l'imposizione di una prestazione patrimoniale per fatto altrui, richiede necessariamente una disposizione normativa.

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