Il mediatore è il soggetto incaricato di condurre il procedimento di mediazione e di aiutare le parti a giungere a un accordo bonario

Che cos'è la mediazione

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Prima di soffermarci sulla figura del mediatore, ricordiamo cos'è la mediazione.

Il mediatore, infatti, è un professionista che opera presso un organismo di mediazione e che, interpellato dalle parti, si adopera affinché le stesse raggiungano un accordo amichevole nell'ambito della mediazione.

La mediazione è una procedura stragiudiziale volta alla risoluzione delle controversie sia civili che commerciali, la cui disciplina è dettata dal d.lgs. n. 28 del 2010. Si tratta di una valida e rapida alternativa al giudizio di un tribunale o del giudice di pace.

Con essa, le parti tentano di trovare un accordo con il supporto di una figura terza e imparziale: il mediatore appunto.

La figura del mediatore civile

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La definizione giuridica di mediatore, dettata dal codice civile, può aiutare anche a comprendere la figura che guida la procedura di mediazione in esame.

L'art. 1754 c.c., infatti, afferma che "E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".

Come si può diventare mediatore civile?

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Per poter diventare mediatore civile, in primis è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale oppure, in alternativa, appartenere a un ordine o collegio professionale. In entrambi i casi, colui che vuole diventare mediatore civile deve frequentare un corso di formazione della durata di 50 ore.

Gli ulteriori requisiti necessari per intraprendere tale carriera sono i seguenti:

  • essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione;
  • possedere i seguenti requisiti di onorabilità, vale a dire: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Ai mediatori civili esperti in materia internazionale, è richiesta anche un'adeguata conoscenza linguistica.

La formazione del mediatore

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Per quanto riguarda più nel dettaglio la formazione, l'aspirante mediatore deve svolgere quindici ore di lezione, così ripartite:

  • cinque ore sono dedicate all'analisi del d.lgs. n. 28/2010 e della relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione; forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);
  • le successive dieci ore sono incentrate sulla gestione del conflitto e sulle competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. n. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa).

Dopo aver svolto le complessive quindici ore, l'aspirante mediatore deve partecipare ad almeno due procedure di mediazione.

Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale esso si estrinseca in otto ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.

Gli obblighi del mediatore professionista

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Il mediatore professionista è tenuto ad eseguire personalmente la propria prestazione secondo l'art. 14, D.lgs. 28/2010.

L'organismo di mediazione e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 9, D.M. 180/2010) e, in ogni caso, non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione per le ipotesi in cui il relativo procedimento è previsto come obbligatorio (art. 16, comma 9, D.M. 180/2010).

Secondo l'art.3 del D.lgs.n.28 del 2010, il regolamento di ciascun organismo di mediazione deve in ogni caso garantire, tra l'altro, modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

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