Cos'è il trust onlus: natura, origini, finalità, ammissibilità e trattamento fiscale del trust come onlus

Cos'è il trust onlus

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L'Agenzia per il Terzo settore ha approvato, in data 25 maggio 2011, un atto di indirizzo in relazione alla configurabilità di un Trust come Onlus.
La suddetta Agenzia indica il trust c.d. opaco come la fattispecie di trust più confacente alle finalità solidaristiche.

Per trust opaco, si intende un trust che non presenta beneficiari determinati, là dove, al contrario, il trust c.d. trasparente individua i soggetti beneficiari.

Cosa deve contenere l'atto istitutivo del trust Onlus

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Il trust può rientrare nei soggetti Onlus ma deve nell'atto istitutivo contenere tutto quanto richiesto dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997.

Deve essere previsto lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria (ad esempio l'acquisto di apparecchi medici per una determinata patologia o l'accompagnamento di soggetti disabili)
3) beneficenza (ad esempio l'erogazione di pasti per senza tetto)
4) istruzione (ad esempio insegnamento dell'educazione civica e del diritto nelle zone disagiate).
5) formazione (ad esempio l'organizzazione di corsi professionalizzanti per il reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti)

6) sport dilettantistico (ad esempio la costituzione di un circolo sportivo finalizzato al reinserimento sociale degli alcolisti)
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (ad esempio mediante l'investimento in un'attività di agriturismo finalizzata alla valorizzazione di prodotti biologici anche al fine di consentire a soggetti appartenenti a particolari categorie disagiate di prestare la loro attività lavorativa).
9) promozione della cultura e dell'arte (esiste ad esempio il trust "Pino Daniele" per la tutela, promozione e diffusione della musica di Pino Daniele);
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

E' sempre richiesto in via esclusiva perseguimento di finalità di solidarietà sociale e il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Obblighi e limiti del trust onlus

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La normativa onlus contempla il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione e l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di trust onlus vi è anche l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Il trust onlus ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
E' altresì necessario che il trust abbia una forma partecipativa e gestoria il più possibile democratica (ad esempio si potrebbe ipotizzare un collegio di trustee che deliberano a maggioranza assoluta). Quest'ultima riflessione emerge dal l'interpretazione della lettera h, comma 1 dell'art. 10.

Trust opaco e di scopo

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Con la Circolare n. 38/E/2011, l'Agenzia delle Entrate consiglia l'istituzione di un Trust come opaco, in quanto il reddito prodotto viene tassato direttamente e interamente in capo al Trust con conseguente imputabilità dei redditi esclusivamente in capo alla Onlus.
Come sopra accennato sarebbe preferibile istituire il trust onlus come trust opaco ovvero come trust di scopo ("purpose trust" o "trust for purpose") cioè un trust in cui «il compito affidato al trustee o va a vantaggio di una generalità di soggetti, senza attribuire loro alcun diritto verso il trustee, o si esaurisce in se stesso» .
La legge sui trust di Jersey ammette la validità sia dei trust di scopo charitable senza peraltro che a Jersey esista una Charity Commission con poteri di vigilanza su tali trust sia dei trust di scopo non-charitable, a condizione - riguardo questi ultimi - che le disposizioni del trust dispongano per la nomina di un guardiano, con il compito di assicurare l'esecuzione del trust per tali scopi, al quale la legge attribuisce il potere di agire in giudizio nei confronti del trustee.
Nel trust onlus un Trustee, che non sia un Disponente, può ricevere periodicamente un compenso per i propri servizi, comunque non superiore a quello massimo previsto all'art. 10, comma 6, lettera c, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Il Trust onlus durerà fino a quando vi siano beni in Trust ovvero il Trustee, dopo essersi consultato con il Guardiano, dichiari che i beni in Trust non siano sufficienti per il perseguimento delle finalità del Trust.
Decorso il periodo di durata del Trust Onlus, il Trustee dovrà devolvere il patrimonio del trust ad altri trust, fondazioni, associazioni o altri enti che rivestano la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I trust di scopo, come le nostre fondazioni, hanno generalmente durata indefinita.

Trust Onlus e agevolazioni fiscali

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La qualifica di Onlus implica un quadro di agevolazioni fiscali.
Anzitutto, la non imponibilità di alcune operazioni: l'art. 12 della legge Onlus ha aggiunto un art. 111 ter al TUIR, prevedendo che, salvo che per le società cooperative, lo svolgimento di attività istituzionali con fine di solidarietà sociale da parte delle Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività diretta- mente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Quanto poi ai trasferimenti al trust Onlus, l'art. 13-bis, lettera i-bis), TUIR (come modificato dall'art. 13 legge Onlus) prescrive che le erogazioni liberali effettuate alle Onlus (fino a un tetto massimo) sono detraibili dal reddito complessivo (oppure sono deducibili dal reddito d'impresa).
Quanto alle imposte indirette, l'art. 3, I comma, D. Lgsl. 31 ottobre 1990, n. 346 (come modificato dall'art. 19 legge Onlus) dispone l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti alle suddette organizzazioni.
Anche in materia di imposta di registro, l'art. 1 della tariffa, parte prima (allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta in questione, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 22 legge Onlus) dispone per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di Onlus l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (a condizione che la Onlus dichiari in atto che intende utilizzare gli immobili, e che di fatto essi vengano utilizzati entro due anni dall'acquisto, allo svolgimento della sua attività istituzionale).

Doveri e poteri del trustee

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Il trust Onlus nella persona del trustee dovrà:
- iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- esercitare in via esclusiva o principale l'attività individuata nel trust;
- utilizzare tutti i beni in trust per lo svolgimento delle attività previste;
- escludere la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione; sarà considerata distribuzione indiretta di utili la corresponsione al trustee di un compenso non proporzionato all'attività svolta, alla responsabilità assunta e alle specifiche competenze o comunque superiore a quello previsto in enti che operano in analoghi settori;
- tenere scritture contabili e redigere un bilancio;
- in caso di cessazione del trust, devolverne i beni secondo le istruzioni date in sede di costituzione e comunque nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CdTS;

Il trust Onlus nella persona del trustee potrà:
- Esercitare anche altre attività secondarie e strumentali rispetto all'attività principale che siano state previste nell'atto costitutivo di trust o in successive modifiche (art. 6 del CdTS); Fare raccolta fondi per finanziare le sue proprie attività di interesse generale anche in forma organizzata con sollecitazione al pubblico ed avvalendosi di volontari, nel rispetto di principi di verità trasparenza e correttezza (art. 7).
- Avvalersi dell'attività del volontariato secondo le norme degli artt. 17 e 18 del CdTS; Accedere al Fondo sociale europeo (art. 69 del CdTS);
- Utilizzare gratuitamente beni mobili e immobili messi a disposizione dallo Stato o da Enti locali in occasione di manifestazioni, iniziative temporanee (art. 70 del CdTS)
- Utilizzare in comodato beni mobili e immobili a sensi dell'art. 71 del CdTS;
- Accedere al fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72 del CdTS);
- Avvalersi dei titoli di solidarietà emessi a sensi dell'art. 77 del CdTS;
- Avvalersi del regime fiscale del social lending (art. 78 del CdTS).

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