Il Tribunale di Parma emette decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, ex legge 3/2012, e revoca, con effetto immediato, la cessione del quinto sulla pensione

Revoca della cessione del quinto della pensione

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Dal Tribunale di Parma, con la firma del Dott. Vernizzi, giunge un decreto di apertura di liquidazione del patrimonio che revoca, con effetto immediato, la cessione del quinto della pensione.

La vicenda ha per protagonista una famiglia, residente nella provincia di Parma, che, per notevoli debiti pregressi, perdeva l'abitazione, svenduta all'asta a febbraio del 2020, quindi prima dei diversi decreti che hanno di fatto bloccato le procedure esecutive sulle prime case per oltre un anno a causa della pandemia da Covid-19.

La moglie, che in passato aveva chiuso una società per gravissima crisi di liquidità, aveva accumulato debiti per un totale di circa 450.000 euro.

Il marito invece era già in pensione ma aveva sottoscritto, da meno di un anno, una cessione del quinto per sostenere le spese legate al trasloco da affrontare a causa della vendita all'asta della loro abitazione.

L'abitazione invece, pur avendo un notevole valore di mercato, veniva svenduta all'asta a soli 97.000 euro.

La famiglia, di fatto, aveva accumulato debiti nel tentativo di ripianare la propria situazione economica, che era degenerata a causa di mancati incassi di fatture, per fallimenti di altre aziende, e per non aver più riscosso delle fatture emesse relativamente al materiale già venduto. Certamente però nessuna azienda, seppur con un discreto fatturato, è capace di risanare un debito di circa 450.000 euro se il mancato incasso di fatture a monte è più alto del debito che si è generato con Stato, fornitori e Banche.

La loro prima ed unica abitazione veniva dunque messa all'asta, aggredita dai diversi creditori della vecchia società, e veniva svenduta per un valore molto basso.

La liquidazione e la revoca della cessione del quinto

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In favore dei coniugi, con il fine di evitare ulteriori azione esecutive contro la pensione del marito, già ridotta a causa della cessione del quinto, veniva avviata la procedura di liquidazione del patrimonio, ex legge 3/2012, legge a tutti più nota come legge salva suicidi, mettendo a disposizione della procedura di liquidazione, il ricavato della vendita dell'immobile in asta, aggiudicato ormai da oltre un anno.

Veniva chiesto inoltre, dallo scrivente avvocato, la sospensione immediata della cessione del quinto, nel rispetto della par condicio creditorum.

Si ricorda sul punto che da sempre gli orientamenti dei tribunali non sono unanimi, ma fortunatamente a dipanare i dubbi è intervenuta la legge 176/2020, che ha apportato importanti modifiche alla legge salvasuicidi ed è entrata in vigore dal 25/12/2020.

Va tuttavia precisato che la richiesta di apertura di liquidazione del patrimonio, legge 3/2012, veniva depositata con la vecchia normativa, seppur essa arrivava solo in data 02/03/2021.

Il decreto

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Il decreto di apertura di liquidazione del patrimonio, del giudice Vernizzi è, sotto molti aspetti, illuminante ed esaustivo.

Tratta molti temi con una particolare cura, attenzione ed approfondimento.

Si legge, nel decreto, in merito alla liquidazione del patrimonio, ex art. 14 quinquies l. 3/2012, avviata dopo l'aggiudicazione del bene immobile: "deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani , 17.12.2019). Quanto agli effetti della sospensione disposta ex art 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, secondo quanto recentemente osservato è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, … l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi satisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione".

Con particolare riferimento invece alla richiesta di sospensione del quinto, il Giudice osserva che: "è meritevole di accoglimento la richiesta di disporre la sospensione della cessione del quinto della pensione percepita da …. a favore di I.B.L. BANCA S.P.A. . Sono noti infatti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento;

a) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talchè il debitore non potrebbe più disporne;

b) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all'apertura della liquidazione;

c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore, consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari;".

Il Giudice inoltre, nel decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, revoca la cessione del quinto lasciando quasi totalmente la pensione a disposizione dell'intera famiglia, ad eccezione di soli 50 euro o poco più da far confluire mensilmente nella procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012.

Il fine della legge salva suicidi è ottenere, alla fine dei quattro anni, l'esdebitazione totale dei debiti residui e rimasti impagati.

Scarica pdf decreto tribunale Parma
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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