La Cassazione conferma il carcere per l'insegnante aggressiva che insulta con termini volgari e offensivi gli alunni e li saluta con il dito medio

Abuso dei mezzi di correzione per l'insegnante aggressiva

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Confermata la condanna alla pena della reclusione per l'insegnante responsabile del reato di abuso dei mezzi di correzione, per aver insultato e offeso con aggressività i suoi alunni adolescenti, determinando in questo modo un concreo pericolo per la salute mentale dei ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Questa in sintesi la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 7011/2021 (sotto allegata), che pone fine alla vicenda giudiziaria che si va a illustrare.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello stabilisce a carico dell'imputata la pena della reclusione per una durata di tre mesi per il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p., per aver rivolto epiteti ingiuriosi ai suoi alunni dell'età di 14-15 anni (deficiente, troia, sperma marcio, marciume, cagna, ecc.) durante le ore di lezione, per aver mostrato il dito medio, per averli spintonati e colpiti con libri o registri, per aver lanciato loro oggetti, ledendone in questo modo la dignità e facendone derivare una malattia nel corpo e nella mente.

La Corte giunge alla suddetta decisione perché la condotta aggressiva, volgare e offensiva della professoressa è stata dimostrata dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni di un dirigente scolastico (che aveva tra l'altro ricevuto numerose segnalazioni dai genitori e per ben due volte aveva sanzionato l'insegnante), di tre studenti di prima e seconda e di due genitori degli stessi.

Risulta accertato che l'insegnante interagiva con gli alunni con modalità aggressive, anche dal punto di vista fisico, indici rivelatori di non professionalità perché finalizzati a umiliare, anche dal punto di vista della sfera sessuale, i suoi studenti, tanto da determinare un pericolo concreto per la loro salute fisica e mentale, in quanto adolescenti e quindi fragili dal punto di vista psicologico.

Negate anche le circostanze attenuanti alla luce della decisione del giudice di primo grado, essendo irrilevante la sola incensuratezza.

Assenza di prove sulla capacità di produrre una malattia

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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza:

  • omesso avviso di poter chiedere la messa alla prova nonostante la tempestiva eccezione e genericità del capo d'imputazione;
  • violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla responsabilità penale stante l'inaffidabilità delle testimonianze, la qualificazione dei fatti come percosse (non perseguibili per difetto di querela) e difetto di prova sulla capacità della condotta di causare una malattia nel corpo e nella mente degli alunni;
  • violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena.

Concreto il pericolo per la salute mentale degli alunni adolescenti

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso inoltrato dalla professoressa diverse ragioni.

Il primo motivo per la Corte è manifestamente infondato perché l'imputata non avrebbe potuto formulare la richiesta di messa alla prova prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e in ogni caso detta richiesta non è stata mai presentata. In sostanza quindi l'imputata si è lamentata di non avere potuto esercitare una garanzia che di fatto ha dimostrato di non essere interessata a chiedere.

Infondate anche le censure relative alla sua condotta perché finalizzate a ottenere una valutazione alternativa dei fatti. Nel respingere le doglianze la Cassazione evidenzia la linearità e logica consequenzialità della sentenza impugnata, dalla quale emerge che "l'imputata interagiva con gli studenti con reiterate condotte pesantemente offensive e fisicamente aggressive, così da travalicare le finalità proprie del normale processo educativo. Le continue aggressioni, verbali e fisiche, e le umiliazioni subite, con speciale riguardo alla intima sfera sessuale, avevano determinato un concreto pericolo per la salute mentale dei giovani alunni di 14-15 anni, ancora adolescenti e tendenzialmente fragili sotto l'aspetto psichico. E ciò in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quelle concernenti l'imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza traumatica e rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo."

Insindacabili anche il ragionamento e la motivazione che sono alla base della determinazione della pena e alla mancata concessioni delle attenuanti.

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Scarica pdf Cassazione n. 7011/2021

Foto: 123rf.com
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