Il decreto Milleproroghe approvato alla Camera e ora al Senato conferma la mini proroga all'attività di riscossione. Approvato Odg che impegna il Governo

Proroga stop riscossione

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La Camera ha approvato il Milleproroghe con 322 a favore, 2 contrari e 31 astenuti. Ora il testo passa all'esame del Senato. Il decreto proroga i termini tributari relativi alle attività di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti all'interno dell'art. 22 bis del testo modificato dalle Commissioni.

Proposti nel frattempo diversi emendamenti finalizzati a ottenere ulteriori proroghe dei termini per andare incontro alle difficoltà dei contribuenti.

Approvato Odf che impegna il Governo

Approvato l'ordine del giorno con cui è stato chiesto al Governo di disporre, con il primo provvedimento normativo utile, un'altra proroga dei termini degli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione e rettifica e un ulteriore rinvio del termine di sospensione, fissato al 1° marzo 2021. La crisi pandemica e i suoi effetti sull'economia sono ancora molto forti e molti non hanno ancora la possibilità, a causa delle chiusure imposte alle attività, di fare fronte ai propri obblighi con il Fisco.

Ora però vediamo, quali sono le proroghe previste dal testo approvato.

Termini di notifica differiti

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Gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti d'imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza sono scaduti tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e che sono stati emessi sempre entro il 31 dicembre 2020, sono notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi d'indifferibilità e urgenza e se occorre perfezionare gli adempimenti fiscali che richiedono il versamento contestuale dei tributi.

Le comunicazioni eseguite dopo i controlli automatici e formali delle dichiarazioni, quelle d'irregolarità Iva, gli inviti all'adempimento, gli atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche e gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, come elencati nell'art. 157 comma 2 bis del decreto Rilancio n. 34/2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, sempre fatti salvi casi d'indifferibilità e urgenza e nel caso in cui occorre perfezionare gli adempimenti fiscali che richiedono il versamento contestuale dei tributi. Restano salve le disposizioni di cui all'art 1 comma 640 della legge 190/2014.

Rinvio dei termini di decadenza della notifica delle cartelle

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Prorogati di 14 mesi i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento art. 25, comma 1 lett. a) DPR 602/1973 relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme dovute dopo i controlli previsti per la liquidazione delle imposte, dei contributi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme dovute a titolo d'imposta per le indennità di fine rapporto;

c) alle dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme dovute dopo il controllo formale delle dichiarazioni previsto dall'articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Termine finale della sospensione dei termini di versamento

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Fissato al 28 febbraio 2021 il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti (rispetto al 31 gennaio 2021) delle somme derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi previsti dalla legge, che fanno riferimento a entrate tributarie e non, e sospesi dall'art. 68, co. 1, del DL n. 18 del 2020.

Il 28 febbraio 2021 (rispetto al 31 gennaio 2021) è anche il termine finale di scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute per stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021. Sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in base ai medesimi. Restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti.

Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate in questo periodo all'agente della riscossione e ai soggetti che devono accertare e riscuotere i tributi e le entrate delle provincie e dei comuni "si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 ovvero restano fermi gli accantonamenti mentre le somme accreditate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate."

Restano prive di effetti le verifiche relative all'adempimento degli obblighi di versamento che derivano dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite nello stesso periodo e per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.


Foto: 123rf.com
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