La Cassazione riconosce l'assegno di divorzio alla moglie che ha difficoltà a trovare lavoro, come previsto dalle Sezioni Unite

Assegno di divorzio all'ex moglie

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Alla ex moglie che per età e difficoltà personali dovute anche all'assenza di pregresse esperienze lavorative, non riesce a trovare lavoro, l'assegno divorzile va riconosciuto, in applicazione dei criteri dettati in materia dalla SU n. 18287/2018. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 4494/2021 della Cassazione (sotto allegata) emessa al termine della vicenda che si va a illustrare.

Il giudice di primo grado pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra cui coniugi, affida la figlia minore a entrambi, con collocamento prevalente presso la madre, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore della moglie di 300 euro e di 450 in favore della figlia, infine dispone l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di proprietà dell'uomo, in favore della moglie.

La Corte d'Appello conferma totalmente le statuizioni della decisione di primo grado in quanto:

  • il tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio si desume dal solo reddito del marito, visto che la moglie non ha mai lavorato;
  • l'alloggio in cui ha vissuto la coppia è di proprietà;
  • la moglie non si è mai opposta a cercare un lavoro;
  • non è stato dimostrato che le spese condominiali dell'alloggio assegnato alla moglie e quelle straordinarie per la figlia fossero a totale carico dell'uomo;
  • deve essere confermato l'assegno di divorzio per la moglie e quello di mantenimento per la figlia in considerazione della sua età e della frequentazione della scuola elementare.

Assegno divorzile ridotto se c'è assegnazione della casa coniugale

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Il marito, poco incline ad accettare una doppia soccombenza ricorre in Cassazione sollevando due motivi.

Con il primo lamenta la violazione dei criteri stabiliti per determinare l'assegno divorzile in quanto non si è tenuto conto del tenore di vita che costui, operaio con uno stipendio di 1400 euro al mese, poteva garantire alla coppia, così come non sono stati presi in considerazione i mezzi della moglie in relazione alla sua capacità di trovare un'occupazione.

Con il secondo invece lamenta il rigetto della sua richiesta di diminuire l'assegno divorzile per la moglie e la figlia, visto che la moglie ha già avuto il vantaggio economico dell'assegnazione della casa, considerato altresì che la coppia, di comune accordo, ha deciso di far frequentare alla figlia una scuola privata.

Alla moglie disoccupata spetta l'assegno divorzile

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La Corte Cassazione adita però respinge il ricorso, ritenendo il primo motivo di ricorso, con cui il marito sottolinea l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e dell'impossibilità dello stesso a procurarseli, del tutto infondato.

Nel rigettarlo la Corte richiama prima di tutto la SU n. 18.287/2018 della Cassazione che ha fornito un'interpretazione dei dati normativi esistenti in materia di assegno divorzile, di cui sottolinea la funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa e la cui determinazione richiede anche l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, senza trascurare l'età di questo, la durata del matrimonio, le condizioni economiche dei coniugi, l'apporto di quello più debole economicamente alla formazione del patrimonio familiare e personale e al sacrificio delle sue aspettative professionali. Un assegno quindi che non è finalizzato alla conservazione dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma anche al riconoscimento del ruolo svolto dal coniuge più debole economicamente.

Criteri che la Corte d'Appello ha rispettato, visto che prima di tutto ha valorizzato la disparità reddituale dei coniugi emersa dalle dichiarazioni dei redditi del marito e dallo stato di disoccupazione non voluto dalla donna, tanto che il marito non è riuscito a dimostrare il rifiuto della stessa a offerte di lavoro.

Inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte d'Appello, sempre nel rispetto della SU del 2018, ha dato particolare rilievo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, in concorso con quelle perequativa e compensativa, alla luce della disparità economica delle parti e delle difficoltà della donna, per condizioni personali ed età, a reperire un lavoro. Per quanto riguarda la casa infine la Cassazione chiarisce che la stessa è stata assegnata alla ex moglie solo in quanto genitore collocatario della figlia, per cui essa non rileva ai fini del riconoscimento dell'assegno.

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Scarica pdf Cassazione n. 4494/2021

Foto: 123rf.com
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