L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2005 - dicembre 2005 ed il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 è risultata del 2%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici.
A decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 769, della legge 296 del 27 dicembre 2006, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.
Si fa presente, inoltre, che l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell'8/02/2006.
Inps, Circolare 16.2.2007 n° 40

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