A norma dell'art. 696-bis c.p.p., i provvedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE sono oggetto di mutuo riconoscimento tra gli stessi

Stati membri e Stati estranei all'UE: diversità di disciplina

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Il riconoscimento delle sentenze straniere in ambito penale è sottoposto a discipline differenti, a seconda che si tratti di provvedimenti emanati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato extra UE.

Nel primo caso, vige il principio del mutuo riconoscimento, sancito dall'art. 696-bis del codice di rito, secondo il quale i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio italiano.

Analogamente, l'autorità giudiziaria italiana può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti.

Per quanto riguarda, invece, le sentenze emanate da autorità giudiziarie di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si rimanda all'ultimo paragrafo.

Il mutuo riconoscimento all'interno dell'UE

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In base a quanto appena descritto, se un'autorità competente (ad es. tribunali, corti etc.) di uno Stato comunitario chiede il riconoscimento in Italia di un suo provvedimento, la nostra autorità giudiziaria è tenuta a provvedere al suo riconoscimento e alla sua esecuzione.

Ciò non può accadere, però, se vi siano fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che configurano una grave violazione:

  • dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico;
  • dei diritti fondamentali della persona, di cui al Trattato sull'Unione Europea;
  • dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Inoltre, a norma dell'art. 696-quinquies c.p.p., il riconoscimento delle decisioni straniere (provenienti da Stati comunitari) da parte dell'autorità giudiziaria italiana è effettuato senza che sia possibile sindacarne le ragioni di merito, salvo diversa previsione.

Il riconoscimento deve essere effettuato senza ritardo, in modo da assicurare la tempestività e l'efficacia dell'atto, in ossequio anche ai principi costituzionali relativi alla ragionevole durata del processo.

Competenza per le richieste di riconoscimento

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In Italia, la competenza in merito al ricevimento o all'inoltro della richiesta di riconoscimento spetta all'autorità giudiziaria. A tal fine, essa:

  • riceve direttamente i provvedimenti ed ogni altra documentazione o informazione utile dalle autorità competenti estere (comunitarie)
  • trasmette alle stesse i propri provvedimenti di cui chiede il riconoscimento, insieme alla documentazione e alle informazioni ritenute necessarie

In quest'ultimo caso, però, l'autorità giudiziaria italiana deve darne comunicazione al Ministro della Giustizia.

Il ruolo del Ministro della Giustizia

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Quest'ultimo, a norma dell'art. 696-sexies, è tenuto a garantire l'osservanza delle eventuali condizioni poste dall'autorità giudiziaria straniera per l'esecuzione delle proprie decisioni da riconoscere, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali del nostro ordinamento.

Per quanto attiene alle richieste in uscita, invece, il Ministro della Giustizia verifica l'osservanza delle condizioni eventualmente poste dall'autorità giudiziaria italiana, ai fini dell'esecuzione dei suoi provvedimenti in un altro Stato membro.

Il riconoscimento delle sentenze emanate in Stati extra UE

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Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento delle sentenze straniere provenienti da autorità giudiziarie di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la disciplina codicistica distingue varie ipotesi.

In linea generale, la sentenza straniera può essere riconosciuta se ciò sia previsto da un accordo internazionale con lo Stato in cui è stata emanata. Il relativo procedimento coinvolge vari soggetti e istituti: il Ministro della Giustizia, il procuratore generale e la corte d'appello (v. art. 731 c.p.p.).

Analogo procedimento viene seguito, anche in mancanza di accordi internazionali, per consentire l'applicazione in Italia degli effetti previsti dall'art. 12 c.p. (ad es., per stabilire la recidiva o applicare una pena accessoria o una misura di sicurezza, cfr. art. 730 c.p.p.).

In base all'art. 732 c.p.p., inoltre, chiunque abbia interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera, al fine di conseguire il risarcimento del danno o altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza in corte di appello.

Infine, competente a richiedere l'esecuzione di una sentenza italiana in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, nei casi previsti da accordi internazionali, è il Ministro della Giustizia, anche su domanda del p.m. e sempre che ricorrano le condizioni individuate dagli artt. 742 ss. c.p.p.


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