Il sisma bonus, disciplinato dall'art. 16 del d.l. n. 63/2013, prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale. Vediamo di cosa si tratta

Sisma bonus: a chi spetta la detrazione

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Il sisma bonus è disciplinato dall'art. 16 del D.L. n. 63/2013. Questa è una detrazione d'imposta parametrata alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche e, a seconda dei lavori realizzati e dalla data inizio delle procedure autorizzatorie, il beneficio detrattivo cambia.

L'art. 16 bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. 917/1986 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di 96.000,00 euro (fino al 31 dicembre 2020). Tuttavia, a seguito dell'emanazione del D.L. 50/2017 (art. 46 quater), è stata introdotta una modifica legislativa per l'acquisto di case antisismiche.

I soggetti Irpef che possono beneficiare dell'agevolazione non sono solo i proprietari degli immobili, ma anche i titolari dei diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi. Degli stessi diritti può godere anche il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

La detrazione spetta anche ai soggetti Ires e dal 2018 può essere fruita anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati e dagli enti che hanno le stesse finalità, a condizione però che siano stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che risponde ai requisiti della legislazione europea in materia di "in houseproviding", ossia a quel modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi erogate dalle pubbliche amministrazioni senza ricorrere al libero mercato.

Spese dei proprietari di immobili in zone sismiche

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Il legislatore è più volte intervenuto per disciplinare l'agevolazione per le spese sostenute dai proprietari degli immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, individuate con zona 1 o zona 2 nell'OPCM 20.03.2003 n. 3274, sostenute nel periodo compreso tra il 04.08.2013 e il 31.12.2016 ai quali compete una detrazione del 65% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, nel limite di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

Con la legge di bilancio 2017 è stato riformulato l'art. 16-bis, co. 1, del D.L. 63/2013, è stato modificato un potenziamento della detrazione in misura del 50% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Il comma 1-quater dello stesso art. 16 potenzia la detrazione al 70% o 80%, qualora dai lavori effettuati derivi una riduzione del rischio sismico che determini, rispettivamente, il passaggio ad una classe di rischio inferiore o a due classi di rischio inferiori. Chiaramente il progettista, così come disposto dal D.M. 28.02.2017, deve attestare la riduzione del rischio con asseverazione della SCIA, che non deve essere tardiva, pena la non detraibilità della spesa sostenuta, così come disposto dall'interpello all'Agenzia delle Entrate n. 64/E/2019.

Se gli interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio ad una o due classi di rischio inferiore riguardano parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dell'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%.

Il co. 1 - septies introdotto con D.L. 50/2017 e modificato dal D.L. 34/2019, che rientra nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il "sisma bonus", è stato modificato dall'art. 8 della dello stesso D.L. 34/2019, con il quale è stato esteso l'ambito applicativo - in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1 - anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3, prevedendo una detrazione per l'acquisto delle case antisismiche. L'agevolazione compete per gli interventi che conseguono una riduzione del rischio sismico, che sono realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 così come stabilito dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante demolizione e ricostruzione degli interi edifici, anche con variazione volumetrica, ma nel rispetto delle normative edilizie e non rilevando, dunque, la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga eventualmente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto a quello preesistente.

Il rischio sismico delle costruzioni

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Con riferimento alla redazione e presentazione dell'asseverazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 - come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65 e, da ultimo, dal D.M. del 9 gennaio 2020 n. 24 - posteriormente al rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del comune, si osserva che con il citato decreto sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché? le modalità? di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, prevede che «Il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato».

Con parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in particolare in merito alla possibilità per le imprese di costruzione, che effettuano interventi su edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 2 e 3, di poter integrare i titoli abilitativi con la prevista asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione da parte dei soggetti acquirenti, con nota del 24 giugno 2020, il citato Ministero ha trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, dal quale è stato chiarito che, atteso che l'estensione intervenuta per zone 2 e 3 è avvenuta successivamente al DM n. 58/2017, si è inteso concedere la possibilità dei benefici fiscali alle imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato le ristrutturazioni o costruzioni degli immobili con miglioramento sismico di una o più classi anche dopo il 1° gennaio 2017. Per cui, tali benefici siano estese anche agli acquirenti delle predette unità immobiliari.

Cessione delle detrazioni

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Per gli interventi su parti condominiali che danno diritto alla detrazione maggiorata per l'acquisto di case antisismiche, gli interessati possono optare per la cessione del corrispondente credito a favore delle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La cessione è esclusa agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Così è stato disposto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 del 31 Luglio 2019. Nello stesso provvedimento si legge che i soggetti aventi diritto alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.

L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle Entrate entro il 28 Febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Il contributo è pari alla detrazione dell'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento; qualora ci siano diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura recupererà tale importo come credito d'imposta in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello indicato quale termine ultimo per l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle Entrate, ossia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostentamento delle spese che danno diritto alle detrazioni, tramite il modello F24. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risultasse superiore all'ammontare disponibile, tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo F24 sarà scartato.

A decorrere dai lavori ultimati dall'1.01.2018, per gli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 e dai quali deriva un risparmio energetico, deve essere trasmessa telematicamente all'ENEA un'apposita comunicazione.

L'intervento del decreto rilancio

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L'art. 121, co. 1, del D.L. 19 Maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020 e successive modificazioni, prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020-2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da quest'ultimi recuperabile tramite credito d'imposta di pari importo alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito spettante, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il recupero degli importi de qua può essere esercitato in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 917/1986; per l'efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del D.L. 34/2020; per l'adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16, co. 1 bis a, 1-septies, del D.L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art. 119 del D.L. 34/2020; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all'art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; istallazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16 - bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del citato D.L. 34/220; istallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'art.119 del citato D.L. n. 34/2020.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020, i suddetti crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

La quota dei crediti non compensata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

L'intervento del Superbonus 110%

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La detrazione di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 01.07.2020 e fino al 31-12-2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Sono esclusi gli interventi eseguiti su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico (co. 15-bis, art. 119, D.L. 34/2020), i primi chiarimenti sono giunti con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020.

Bisogna fare un discorso a parte anche per gli incapienti. Si tratta di persone fisiche titolari di soggettività passiva, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni che, pur rientrando tra i beneficiari dell'agevolazione, non sempre possono usufruire della detrazione. Sono i proprietari, detentori, conviventi e altri titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di intervento, qualora l'imposta netta risulti pari a zero, in quanto l'imposta lorda è stata già interamente assorbita dalle detrazioni fiscali spettanti.

La norma, però, oggi prevede la possibilità di optare per la cessione del credito o sconto in fattura, indipendentemente dalla capienza dell'imposta.

La circolare 24 dell'Agenzia delle Entrate sottolinea che tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, possono usufruire di una detrazione pari al 110% sulla spesa sostenuta, dall'altro ammette che "trattandosi di una detrazione dell'imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva", risultando evidente la non imponibilità ai fini Irpef. I soggetti che rientrano a tassazione separata o a imposta sostitutiva hanno facoltà di optare per la cessione del credito d'imposta o sconto in fattura, perché la norma è finalizzata ad incentivare gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 121, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad impostazione diretta. La stessa circolare, pertanto, ribadisce che il superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili che, tra l'altro, non possono nemmeno esercitare l'opzione per lo sconto in fattura né tanto meno la cessione dello stesso credito. E' chiaro, dunque, che chi vuole accedere alle agevolazioni deve essere titolare di un reddito imponibile anche se da tale titolarità non derivi alcun onere fiscale.

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Avv. Maurizio Auteri
Studio.tributario.meloni.auteri@gmail.com


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