Se la P.A., nella veste di impositore o di esattore, emette atti impositivi illegittimi, può essere chiamata al risarcimento ex art. 96 c.p.c.

Legittimazione passiva nelle opposizioni a cartelle esattoriali

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Merita nota la recente sentenza n. 1130/2020 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, con la quale l'Ufficio Giudiziario, pur dovendo dirimere una controversia di non elevato valore economico, non si è sottratto dall'esprimersi su questioni giuridiche di innegabile importanza.

Innanzitutto il Magistrato sannita risponde all'eccezione di difetto di legittimazione passiva che, ormai troppo spesso, l'Ente di riscossione propone nelle cause di opposizione a cartella esattoriale: la sentenza in esame, prescindendo dalla natura dei motivi di opposizione, afferma laconicamente che in tali tipologie di controversie non è mai possibile negare l'interesse a resistere del soggetto che ha emesso e notificato la cartella di pagamento. Ciò non fosse altro che per le conseguenze che dai detti processi derivano rispetto ai rapporti economici tra Esattore e Ente di riscossione.

A sorreggere l'assunto, sono state quindi ben richiamate dal G.d.P. di Benevento le sentenze della Suprema Corte n. 5278/1997, 17936/2003 e 709/2008.

In aggiunta e in coerenza a quanto rilevato dal Magistrato sannita, ove mai qualcuno ancora avesse dubbi sull'argomento, si potrebbe far riferimento pure alla pioniera pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16412/2017, alla più recente ordinanza n. 2480/2020 del medesimo Tribunale e infine alla disposizione di cui all'art. 39 del D. Lgs n. 112/1999.

Alla luce di tali dati, è dunque possibile affermare che l'impugnazione avverso una cartella esattoriale può essere indifferentemente proposta contro il solo Ente creditore, ovvero contro il solo incaricato alla riscossione, oppure nei confronti di entrambi questi soggetti, senza che da ciò possa derivare alcuna conseguenza negativa per l'opponete. Viceversa, ove il riscossore voglia evitare i possibili pregiudizi provenienti da una opposizione formalmente promossa avverso una cartella esattoriale, ma nella sostanza inerente pure alla fondatezza della pretesa in essa contenuta, avrà il preciso onere, non sostituibile da un impulso ufficioso, di evocare in giudizio il titolare del credito.

Riscossione e responsabilità ex art. 96

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Un'altra importante questione affrontata dalla sentenza n. 1130/2020 del G.d.P. di Benevento, riguarda la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dei soggetti (pubblici) che danno corso ad una attività di riscossione "ab origine" illegittima e/ o infondata. Nel caso di specie, l'opponente - intimato aveva regolarmente pagato la somma di cui all'impugnata cartella esattoriale, ben prima della notifica di questa. Non solo. Detta circostanza, è pure stata giudizialmente accertata nell'ambito di un precedente giudizio che esitava con sentenza, divenuta irrevocabile perché mai impugnata, di annullamento della sanzione (Sent. 44851/2018 G.d.P. di Napoli).

Secondo il Magistrato sannita, la condotta che nello specifico hanno posto in essere l'Ente impositore e l'Agente della riscossione, si connota dei caratteri (quanto meno) della disattenzione e dell'imprudenza. Da ciò derivava quindi, non solo l'ovvio diritto dell'opponente all'annullamento di un atto impositivo palesemente e sin dall'inizio erroneo ed illegittimo, ma anche quello al risarcimento del giusto danno subito per via delle scelte sbagliate della P.A..

Sulla ripartizione passiva del danno così individuato tra i due resistenti, il Giudice ha rilevato che la documentazione presentata agli atti, non è idonea a dimostrare né che l'Ente impositore abbia per tempo comunicato lo sgravio dal ruolo delle somme richieste in pagamento, né che l'Agente della riscossione sia tempestivamente intervenuta per il discarico (o l'annullamento) della cartella opposta. La condanna risarcitoria in favore dell'opponente è stata quindi disposta, giustamente, in via solidale tra i due soccombenti.

L'importanza dell'art. 96 c.p.c. verso la PA

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La decisione in commento, ha meritato la presente nota perché l'applicazione della misura di cui all'art. 96 c.p.c. nei confronti delle P.A. che a vario titolo concorrono nel procedimento per la riscossione, è uno strumento processuale (ma si potrebbe anche definire "diritto del cittadino") spesso dimenticato dai giudici. Nel mentre, a parere di chi scrive, le decisioni come quelle del Magistrato sannita, rappresentano la corretta applicazione dei principi del "neminen ledere", della correttezza e della lealtà nella conduzione dei rapporti giuridici. Il rispetto di questi deve infatti essere garantito tanto nelle relazioni tra i privati, quanto nell'espletamento di attività di stampo pubblicistico; soprattutto ove esse possono potenzialmente incidere fortemente sui diritti di una molteplicità di persone (come nel caso dell'attività della riscossione).

Sulla scorta di queste considerazioni, non sarebbe poi assurdo ragionare su una e futura legislazione che si occupi efficacemente e specificamente della tutela economica di chiunque subisce un procedimento di riscossione infondato e/o illegittimo. Una siffatta norma, potrebbe rappresentare un utile contributo all'allontanamento dal nostro sistema della possibilità di ingiustificate compressioni di diritti costituzionalmente garantiti. Al contempo, in tal modo si riuscirebbe pure a responsabilizzare gli Enti pubblici (magari nella veste dei relativi dirigenti che per la loro funzione sovente ricevono ingenti retribuzioni) nell'esercizio del grande e delicato potere che noi cittadini, attraverso la democrazia rappresentativa, gli concediamo.

Scarica pdf sentenza GdP Benevento n. 1130/2020

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