Per la Cassazione, l'indagato che non può partecipare all'udienza di trattazione in appello perché la videoconferenza non ha funzionato ha diritto a una nuova udienza

Udienza da ripetere se l'indagato non ha potuto prendervi parte

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Da rifare l'udienza di trattazione in appello se quella in videoconferenza non ha funzionato e l'indagato non ha potuto prendervi parte anche se la richiesta è stata presentata in tempo per effettuare tutti i collegamenti necessari. A deciderlo la sentenza della Cassazione n. 2213/2021 (sotto allegata) emanata per risolvere la vicenda che si va ad esporre.

Il Tribunale adito in sede di appello cautelare conferma le ordinanze del Gip, che hanno rigettato le istanze finalizzate a ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere da parte dell'indagato, sospettato di aver partecipato a una gara pubblica con false attestazioni con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa di un altro soggetto.

Videoconferenza malfunzionante? Udienza nulla

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L'indagato però a mezzo difensore ricorre in Cassazione, lamentando violazione di legge a causa del mancato funzionamento della videoconferenza, organizzata per consentirgli di partecipare a distanza all'udienza camerale (art 127 c.p.p) fissata per trattare l'appello cautelare.

Il mancato funzionamento della videoconferenza, rilevato solo dopo lo svolgimento della stessa, per l'indagato rende nulla l'udienza.

Violazione diritto dell'indagato di prendere parte all'udienza

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Per la Cassazione, che decide con sentenza n. 2213/2021, il ricorso è fondato e quindi merita di essere accolto.

La Cassazione ricorda che l'indagato ha chiesto di prendere parte all'udienza fissata per la trattazione dell'udienza camerale in modalità videoconferenza. Dal verbale emerge però che l'indagato non ha preso parte alla stessa e che non vi ha presenziato neppure a distanza.

Sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di prendere parte all'udienza costituisce una nullità assoluta, se la richiesta di prendervi parte è stata inoltrata con un anticipo necessario a consentire di predisporre tutti i collegamenti.

Come precisato dalle SU n. 35399/2010 infatti, se il soggetto sottoposto a misura cautelare detentiva richiede tempestivamente di comparire all'udienza e la stessa non viene disposta o eseguita, il giudizio camerale è colpito da una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

Ora, poiché nel periodo interessato, era in vigore la normativa emergenziale Covid19, che prevedeva la partecipazione degli indagati a qualsiasi udienza in modalità videoconferenza, la mancata attivazione della stessa deve considerarsi al pari dell'omessa traduzione dell'indagato all'udienza, con conseguente lesione del suo diritto a prendervi parte.

Se i mezzi necessari alla videoconferenza non sono attivati, l'avviso non può svolgere concretamente alla funzione propria della vacatio in judicium. Ne consegue che deve considerarsi nulla l'udienza e l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'esperimento di una nuova udienza.

Scarica pdf Cassazione n. 2213-2021

Foto: 123rf.com
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