Con una pronuncia sull'impugnazione dell'annullamento in autotutela, la CTP di Pesaro ha offerto interessanti spunti di riflessione relativi alla TARI

Esempio di impugnazione dell'annullamento in autotutela

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Con una recente sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro si è confrontata con un'interessante vicenda avente a oggetto l'impugnazione dell'annullamento in autotutela della PA, che merita di essere approfondita.

Il caso in esame trae origine da una causa da me patrocinata per impugnare un provvedimento di annullamento conseguente ad una richiesta di revisione in autotutela di un avviso di accertamento TARI, notificato per infedele denuncia relativa a 5 anni di imposta (2014-2018).

In particolare il provvedimento di annullamento in autotutela costituiva a tutti gli effetti una nuova imposizione, effettuata a seguito di un sopralluogo precedentemente omesso, nei confronti di una ditta che aveva (come documentato in corso di causa) sempre notiziato l'Amministrazione della produzione di rifiuti speciali nella propria superficie. Tale nuova imposizione consisteva in un passaggio, particolarmente significativo, di un'area aziendale che veniva triplicata dal primo accertamento al secondo.

Sosteneva la contribuente che tale passaggio inducesse in errore e, soprattutto, andasse a sostituire negli effetti il primo accertamento.

Oggetto della controversia era anche la somma esorbitante richiesta dalla P.A. per lo smaltimento dei rifiuti urbani, se rapportata con quella già spesa negli stessi anni per lo smaltimento in proprio attraverso ditte specializzate, dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente. Ulteriormente, negli anni oggetto di contestazione, si era appurato che non venisse nemmeno svolto il servizio di raccolta rifiuti da parte del Comune.

La infedele denuncia

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La C.T.P. di Pesaro, in proposito, ha innanzitutto accertato che la ricorrente è sempre stata collaborativa e non si è mai macchiata della c.d. "infedele denuncia", emergendo tra la documentazione prodotta le comunicazioni già precedentemente inoltrate negli anni passati all'Ente, indicando la produzione di rifiuti speciali e, pertanto, riconoscendo che l'attività e la superficie dichiarate destinate alla produzione di rifiuti speciali fossero già note alla P.A.

L'autonoma impugnabilità dell'annullamento in autotutela

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Ulteriormente la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ha vagliato attentamente l'aspetto, dirimente, attorno al quale l'Amministrazione puntava la propria costituzione in giudizio.

In particolare l'Ente accertatore riteneva che il ricorso proposto dalla contribuente fosse inammissibile, per essere decorso il termine di impugnazione del primo avviso di accertamento, posto che quello impugnato sarebbe solo una semplice rettifica del primo.

A sostegno della sua tesi l'Amministrazione citava la pronuncia n. 25673/2016 della Corte di Cassazione, con riferimento ad un particolare passaggio: in tema di contenzioso tributario, l'annullamento parziale adottato dall'amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui all'art. 19 D.Lgs. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata e tempestiva impugnazione del precedente accertamento, laddove, invece, deve ritenersi ammissibile un'autonoma impugnabilità del nuovo atto se di portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa.

Già in tale pronuncia risiede l'aspetto dirimente, evidentemente non colto dall'Ente ma sottolineato dal sottoscritto e condiviso dalla Commissione Provinciale anche alla luce della successiva ordinanza della Corte di Cassazione, n. 29595 del 2018: l'autoannullamento comporta nuova imposizione (non importa se quantitativamente più contenuta rispetto a quella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibili dapprima non rappresentati (ad es. con ripresa a tassazione di altre voci e causali imponibili non contemplate nel primo accertamento).

In effetti la Commissione Tributaria Provinciale aderisce a tale ineccepibile principio di diritto, individuando espressamente che il secondo accertamento (quello scaturente dall'autotutela) fosse stato eseguito con apposito sopralluogo e in base agli elementi concreti acquisiti in loco: l'Ufficio ha abbandonato e ritirato il primo accertamento, evidentemente errato, al fine di formularne uno nuovo, ritenuto più corretto.

Tuttavia anche il secondo accertamento risultava particolarmente confuso ed errato, soprattutto nella quantificazione della superficie aziendale assoggettabile a tassazione. Riteneva la Commissione che le divergenze fossero dovute alla difficoltà di individuare precisamente la destinazione dei vari locali che non sempre sono utilizzati allo stesso modo ed anche all'uso promiscuo di alcuni ambienti.

Come affermato dalla Commissione, in ogni caso, tale difficoltà non può essere la ragione per sottoporre la contribuente ad un prelievo assai gravoso sommato a quello per lo smaltimento dei rifiuti speciali, elencato e documentato in atti.

Taglio della tassa

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In conclusione la Commissione ha considerato assoggettabile a TARI la parte indicata dalla ricorrente nel proprio ricorso e nella propria consulenza tecnica, ovvero la parte residuale assoggettata al prelievo di quota fissa e quota variabile.

Tuttavia la CTP ha comunque ridotto tale area, ed entrambe le quote, del 60% visto e considerato che negli anni contestati non era stato mai svolto il servizio di raccolta rifiuti presso l'azienda, così giungendo a un risultato particolarmente favorevole per la contribuente (anche ai sensi di Cass. Civ. n. 19767/2020).

La Commissione ha ridotto del 60% anche la quota fissa della parte produttiva, non interamente cancellabile come recentemente statuito dalla Cassazione (n. 14038/2019), ed eliminato l'intera quota variabile.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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