Dal 4 giugno 2016, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulle unioni civili, anche il convivente è divenuto erede per legge

Il convivente e il suo diritto all'eredità

[Torna su]

Il diritto all'eredità del convivente è un tema scottante, che negli anni ha suscitato molti dibattiti all'interno della dottrina e della giurisprudenza.

Con l'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili, tuttavia, la questione è stata definitivamente risolta: mentre in passato chi conviveva senza essere sposato, indipendentemente dalla durata della convivenza e della sua iscrizione presso i registri anagrafici del Comune, non aveva mai diritto a rientrare fra gli eredi legittimi e poteva ereditare solo per testamento e solo per la parte relativa alla quota disponibile, attualmente non è più così: nel caso delle unioni civili, il partner è equiparato in tutto e per tutto, sotto il profilo successorio, al coniuge e diventa erede legittimo e titolare di quota legittima con gli stessi diritti che ha il coniuge superstite.

Necessaria la stipula dell'unione

[Torna su]

Ovviamente, a tal fine deve aver stipulato l'unione mediante una dichiarazione resa di fronte a un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'unione civile, inoltre, deve essere attestata dal certificato di costituzione presso il registro civile che si trova nell'archivio del Comune dove viene raccolta la dichiarazione.

Il convivente di fatto non è erede per legge

[Torna su]

Discorso diverso vale per le ipotesi in cui vi sia una semplice convivenza di fatto, che in sostanza è quella situazione che si instaura quando due persone che sono legate da un vincolo affettivo stabile iniziano a vivere insieme a prescindere da una formalizzazione legale del loro rapporto.

In questo caso, il partner, sotto il lato successorio, non ha nessun diritto a ereditare per legge, ma può ereditare solo la quota disponibile se lasciata per testamento.

Tuttavia, in ipotesi di morte del proprietario della casa di comune residenza, sussiste il diritto del convivente di fatto, superstite, di continuare ad abitare nella stessa per il periodo di tempo di due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: