La valutazione della capacità genitoriale in caso di separazione dei coniugi. Principio di beneficità e principio di legalità

Principio di beneficità e principio di legalità

In caso di separazione dei coniugi in presenza di figli minori assume notevole importanza la capacità genitoriale sia dal punto di vista degli interventi psicosociali (principio di beneficità inteso come l'insieme di tutte quelle azioni poste in essere per il benessere delle persone coinvolte) sia dal punto di vista delle decisioni che vengono assunte dal Tribunale sia da quello ordinario, sia da quello per i minorenni (principio di legalità).
Si tratta di due ambiti distinti che operano sì in maniera diversa, ma che mirano allo stesso risultato, ovvero garantire il benessere del minore assicurandogli una crescita serena ed equilibrata.
L'art. 30 della Costituzione riconosce il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, nel secondo comma è stabilito che nei casi di incapacità la legge provvede che siano assolti i loro compiti.
I provvedimenti che prescrivono l'allontanamento del minore dalla residenza familiare presuppongono sempre una attenta valutazione della capacità genitoriale. Infatti, se i genitori e gli altri familiari non sono in grado di assolvere ai loro compiti, lasciando il minore in uno stato di abbandono, la Legge spesso stabilisce che i compiti genitoriali siano assolti da altri utilizzando l'istituto dell'adozione. Se, invece, l'incapacità genitoriale riguarda entrambi i genitori o uno solo di essi il Giudice provvederà a dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale disponendo che sia o l'altro genitore o un altro familiare a provvedervi.
Nei casi meno gravi, ovvero quando vi sia la volontà dei genitori di collaborare con i servizi di sostegno(assistenti sociali, psicologi… - entra in gioco il principio di beneficità) in questa ipotesi il Giudice può incaricare il servizio sociale di porre in essere un progetto di aiuto per i genitori nell'interesse del minore.

La valutazione della capacità genitoriale

Insomma, la valutazione della capacità genitoriale assume rilievo nella scelta del regime di affido condiviso o esclusivo del minore a seguito della rottura dell'unità familiare.
La scelta non è operata discrezionalmente dal giudice sulla base di quanto viene portato alla sua attenzione. Il Giudice, infatti, chiama in suo aiuto un esperto che, in ottemperanza del principio di beneficità e nell'interesse del minore, valuta l'ambiente familiare dello stesso al fine di disegnare un progetto che potrà essere o di affido condiviso nel rispetto del principio di bigenitorialità o di affido esclusivo nei casi più gravi.

A questo punto chi scrive ritiene necessario precisare che i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che la conflittualità accesa tra i genitori non giustifica la richiesta di affido esclusivo. Infatti, per il regime di affido esclusivo occorrono situazioni gravi tali da creare danni enormi alla crescita del minore.
Pertanto, se i rapporti tra il minore e il genitore non affidatario non sono sereni non può costringersi il minore ad incontri forzosi che causerebbero un enorme lesione al suo equilibrio psicofisico.
Da ciò si desume che assumerà notevole importanza la valutazione dell'esperto circa la capacità genitoriale al fine di determinare una tutela giurisdizionale dei diritti volta al benessere psicofisico del minore che può portare o ad un affido condiviso(la regola) o ad un affido esclusivo (l'eccezione).

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