In base all'art. 172 c.p.p., nel calcolo dei termini del procedimento penale, di regola, non si computa il giorno iniziale e si computa quello finale

Le regole per il computo dei termini

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La dettagliata disciplina dei termini nel procedimento penale individuata dagli artt. 172 ss. c.p.p. consente di superare eventuali situazioni di incertezza in ordine al tempo entro cui i vari soggetti coinvolti possono esercitare i propri poteri processuali.

Il codice di rito elenca, innanzitutto, una serie di regole generali, che sono riassumibili nei seguenti punti:

  • i termini del procedimento penale possono essere stabiliti in ore, giorni, mesi o anni
  • quando il termine scade in un giorno festivo, viene prorogato di diritto al giorno successivo non festivo
  • di regola, nella decorrenza del termine, non si computa il giorno iniziale, mentre si computa l'ultimo giorno

È previsto, inoltre, che il termine previsto per compiere un atto presso gli uffici giudiziari (ad esempio, il rilascio di una dichiarazione o il deposito di documenti), si considera scaduto quando l'ufficio viene chiuso al pubblico.

Prolungamento dei termini per la comparizione

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Una specifica disciplina ricevono i termini di comparizione, in considerazione della distanza dal luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario.

In base all'art. 174 c.p.p., infatti, se la residenza dell'imputato, il suo domicilio o il luogo ove sia detenuto siano fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio, in ragione della distanza.

Tale prolungamento del termine, in ogni caso, non può risultare superiore a tre giorni.

Per l'imputato residente all'estero, invece, l'entità del prolungamento del termine è stabilito di volta in volta dall'autorità giudiziaria procedente, in ragione della distanza e dei collegamenti esistenti.

La disciplina appena esposta non si applica solo all'imputato, ma anche a qualunque altra persona di cui sia richiesta la comparizione.

Termini di decadenza

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Una particolare garanzia per i soggetti coinvolti nel procedimento è prevista dall'art. 173 c.p.p., che sancisce la tassatività dei termini perentori, quei termini previsti, cioè, a pena di decadenza. Tale sanzione, infatti, si applica "soltanto nei casi previsti dalla legge".

Analogamente, però, anche la proroga di un termine di decadenza può essere disposta solo se tale eventualità sia specificamente prevista dalla legge.

Restituzione nel termine

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A questo proposito, di notevole rilievo appare la disciplina della rimessione in termini prevista dall'art. 175 c.p.p.

In base a tale norma, "il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore".

A tali soggetti, pertanto è consentito offrire la dimostrazione di non avere potuto rispettare il termine di decadenza per i motivi sopra indicati.

La relativa richiesta deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del fatto che configurava caso fortuito o forza maggiore. Anche tale termine ha natura decadenziale.

Una particolare attenzione è riservata all'imputato che sia stato condannato con decreto penale non opposto.

Questi, infatti, se dimostra che la mancata opposizione deriva da mancata tempestiva conoscenza del provvedimento, viene restituito nel termine per opporre. La richiesta di restituzione, in questo caso, deve essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni da quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

La disciplina della restituzione nel termine prevede, inoltre, che la restituzione non possa essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

In caso di accoglimento da parte del giudice, quest'ultimo adotta anche i provvedimenti che risultino necessari in ordine alla scarcerazione dell'imputato detenuto e alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere (art. 176 c.p.p.).


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