Gli artt. 134 ss. c.p.p. disciplinano la documentazione degli atti del procedimento penale che avviene mediante verbale integrale o riassuntivo

La documentazione degli atti del procedimento penale

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In ambito penale, gli atti compiuti dal giudice sono documentati tramite verbale, al fine di rappresentare e dare atto di tutto ciò che avviene davanti a lui e anche per consentirgli, in ogni momento, di ricostruire compiutamente l'intera vicenda processuale in vista della decisione finale.

Tale documentazione, inoltre, è importante anche ai fini delle eventuali impugnazioni effettuate dalle parti.

In questo articolo esamineremo prima la verbalizzazione degli atti del procedimento penale in generale e poi, nello specifico, gli aspetti peculiari del verbale di udienza penale.

Il verbale di documentazione degli atti

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Il verbale in cui si documenta una determinata attività compiuta dal giudice viene redatto dal suo ausiliario in forma integrale o riassuntiva, a seconda di quanto indicato dal giudice stesso.

La forma riassuntiva è da ritenersi più idonea in caso di verbale dal contenuto semplice o di limitata rilevanza (art. 140 c.p.p.).

In tal caso, però, al giudice è demandata la vigilanza sulla fedele riproduzione delle dichiarazioni, che devono risultare genuine nella loro parte essenziale.

Il contenuto del verbale

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Nel verbale, l'ausiliario deve riportare la descrizione di quanto da lui compiuto o constatato e di tutto ciò che è avvenuto alla sua presenza, nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale (art. 136 c.p.p.)

Il verbale di documentazione di un atto del procedimento penale deve contenere, inoltre, l'indicazione de seguenti elementi:

  • luogo e data di redazione e, se ritenuto necessario, orario di apertura e chiusura del verbale
  • generalità degli intervenuti
  • motivo dell'assenza di chi doveva intervenire

Ogni foglio del verbale va sottoscritto dall'ausiliario e dal giudice (al fine di attribuirgli pubblica fede) e dalle persone intervenute. La mancata sottoscrizione da parte di queste ultime, comunque, non comporta nullità dell'atto; in ogni caso, il motivo di tale mancanza deve essere indicato nel verbale.

Il verbale di documentazione di un atto del procedimento penale è considerato nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).

Modalità particolari di documentazione

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Il codice di rito contempla anche modalità di documentazione degli atti diverse dalla scrittura.

In base all'art. 134 c.p.p., infatti, quando il verbale è redatto in forma riassuntiva dev'essere accompagnato anche dalla riproduzione fonografica.

Se il giudice ritiene insufficiente tale tipo di verbalizzazione, può anche disporre la registrazione audiovisiva dell'attività, ma solo qualora la ritenga assolutamente indispensabile.

Quest'ultima modalità, peraltro, è sempre consentita se ne è oggetto le dichiarazione della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità, al fine di consentire un celere espletamento della prova.

Di regola, le registrazioni fonografiche e audiovisive vengono trascritte, ma il giudice può disporre diversamente se le parti vi consentono.

Il verbale d'udienza del dibattimento

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Come anticipato, la redazione del verbale di udienza nel dibattimento è disciplinata da ulteriori norme.

In base all'art. 480 c.p.p., oltre al luogo e alla data, nel verbale d'udienza penale vanno indicate le generalità dei giudici, del p.m., dell'imputato, delle altre parti e dei loro difensori.

Nel verbale vanno descritte le attività svolte in udienza, le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori e i provvedimenti dati oralmente dal presidente.

Inoltre vanno riportate anche le dichiarazioni per le quali le parti facciano richiesta.

Al verbale dell'udienza di dibattimento vanno inoltre allegati i provvedimenti del giudice pubblicati in udienza e le memorie scritte delle parti.

Il verbale così formato viene, infine, sottoscritto in ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e vistato dal presidente, per poi essere inserito nel fascicolo del dibattimento.

Per approfondimenti, vi invitiamo a consultare le nostre guide generali sugli atti del giudice nel procedimento penale e sul verbale di udienza in ambito civile.


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