Per la Cassazione, la circostanza che i sanitari abbiano proposto il ricovero di un collega, dimostra la consapevolezza della gravità della patologia

Imprudente il medico che non ricovera il collega

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Se il paziente è un collega che rifiuta il ricovero, manifestando la volontà di non sottoporsi ad accertamenti ritenendo di non averne bisogno, i medici di guardia del reparto di cardiologia rispondono per il loro operato, in quanto, come si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione numero 200/2021 qui sotto allegata, tale comportamento riflette "la consapevolezza dei sanitari, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, perché dimostra, avendo gli stessi proposto il ricovero in conseguenza della sintomatologia in atto, che si erano resi conto o avevano quantomeno sospettato l'effettiva e ben più grave patologia".

Non serve la colpa grave se c'è consapevolezza

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Nel caso di specie, il paziente si era recato in pronto soccorso lamentando cefalee e ipertensione, sintomo di un ictus in corso che, tuttavia, non gli veniva diagnosticato. Tornato a casa, il giorno seguente fu costretto a operarsi d'urgenza.

In primo grado, la struttura sanitaria era stata ritenuta responsabile per non aver tenuto in osservazione il paziente e per non averlo sottoposto a TAC, mentre in secondo grado la Corte d'appello aveva ritenuto che la remissione dei sintomi avrebbe depistato il corretto inquadramento della patologia e avrebbe reso l'accertamento diagnostico talmente complesso da generare un errore sanzionabile solo in caso di colpa grave.

Per la Corte di cassazione però, anche tenendo conto di quanto detto sopra, tali conclusioni sono state il frutto di un accertamento del tutto generico e ipotetico che non può essere confermato.

Quando il giudice può discostarsi dalla CTU

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Sebbene per il giudice sia possibile discostarsi dalla CTU e, anche in tal modo, ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, a tal fine è indispensabile che egli fornisca un'adeguata e logica motivazione. Non è invece sufficiente valorizzare "atti di parte ed emergenze probatorie differenti da quelle favorevolmente considerate dal tribunale, senza invero indicare argomento alcuno idoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito, omettendo in particolare di spiegare quali ragioni l'abbiano indotta a privilegiare questi ultimi in luogo dei primi".

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 200/2021
Valeria Zeppilli

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