In ambito penale, possono verificarsi delle ipotesi in cui la notificazione è eseguita in maniera speciale rispetto alle regole ordinarie

Notificazioni: esigenze da tutelare

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La notificazione è lo strumento con cui si porta formalmente a conoscenza dei soggetti processuali interessati un determinato atto del procedimento.

Il legislatore in tema di notificazioni ha dovuto fare fronte a due fondamentali esigenze (anche se in contrasto tra di loro): da un lato, quella di assicurare al destinatario una conoscenza effettiva dell'atto da notificare; dall'altro, quella di non ritardare il corso del procedimento penale.

Come viene notificato l'atto?

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L'atto viene notificato per l'intero, salvo che la legge disponga altrimenti, e, regolarmente, è consegnato mediante copia al destinatario (oppure, se ciò non è possibile, alle altre persone indicate dalla legge).

Di norma, le notificazioni vengono inoltrate dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, come l'aiutante ufficiale giudiziario e il messo di conciliazione.

Quando l'atto viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, esso ha il compito di formare un numero di copie che deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione.

Quando la notificazione non può essere eseguita a mano, l'ufficiale giudiziario consegna la copia dell'atto da notificare dopo averla inserita all'interno di una busta, che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell' atto, allo scopo di tutelare la riservatezza del destinatario.

Le comunicazioni, gli avvisi e ogni altro scritto che non sono consegnati in busta chiusa a persona diversa dal destinatario devono recare soltanto le indicazioni strettamente necessarie (art.148,comma 5 bis, c.p.p., aggiunto dall'art.174,comma 13, lett.b, d.lgs.n.196/2003).

Le notificazioni possono anche essere eseguite dall'ufficiale giudiziario mediante uffici postali (art.170,comma 1 c.p.p.il riferimento è alla l.n.890/1982).

Relata di notifica

L'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione, di regola, deve documentare l'attività svolta scrivendo, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione di notificazione (relata di notifica).

In essa si devono indicare l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da esse svolte, il luogo e la data della consegna della copia.

Nell'ipotesi in cui vi sia contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta all'interno dell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata (art.168,comma 2 c.p.p.).

Casi particolari di notificazione penale

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In casi particolari, le notificazioni penali possono anche essere eseguite dalla polizia penitenziaria.

Infatti, l'articolo 148 del codice di procedura penale, al secondo comma, stabilisce che "Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo".

Se la notificazione è eseguita dalla polizia penitenziaria, l'atto deve essere trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione, essendo la polizia sprovvista di poteri di certificazione (art.45. comma 3, norme att.c.p.p.).

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