Gli artt. 34 e ss. del c.p.p. individuano le ipotesi di incompatibilità, astensione e ricusazione nel processo penale, a tutela dell'imparzialità del giudice

Finalità degli istituti

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L'imparzialità del giudice è uno degli aspetti fondamentali di un processo, e anche in ambito penale sono previste delle norma volte a garantirla.

In particolare, il codice di rito prevede specifiche ipotesi di incompatibilità del giudice e casi determinati in cui lo stesso ha il dovere di astensione dalla sua funzione e in cui le parti possono chiederne la ricusazione.

Per la ricusazione nel processo civile e penale invitiamo a leggere la nostra apposita guida generale sulla ricusazione, mentre in questo articolo tratteremo brevemente delle ipotesi di incompatibilità e astensione nel processo penale.

Incompatibilità nel processo penale

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L'art. 34 c.p.p., disciplina le ipotesi di incompatibilità nel processo penale determinate dal precedente compimento di atti nel procedimento da parte del giudice.

Innanzitutto, è previsto che il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi di giudizio.

Analogamente, egli non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento in Cassazione o al giudizio per revisione.

Inoltre, non può partecipare al successivo giudizio il giudice che:

  • ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
  • ha disposto il giudizio immediato
  • ha emesso decreto penale di condanna
  • ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere

Parimenti, il giudice che ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare nello stesso giudizio, né può, più in generale, partecipare al giudizio.

Va evidenziato che la Corte Costituzionale è intervenuta svariate volte sui punti sopra evidenziati, per individuare ulteriori e più specifiche ipotesi di incompatibilità.

Inoltre, è previsto che non possa esercitare le funzioni di giudice chi abbia esercitato, nello stesso giudizio, funzioni di pubblico ministero o abbia compiuto atti di polizia giudiziaria, oppure vi abbia prestato ufficio di difensore.

Ancora, non può essere giudice chi nel medesimo procedimento abbia rivestito la qualità di testimone, perito, consulente tecnico o abbia proposto denuncia o querela.

Infine, il successivo art. 35 prevede che nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni di giudice persone che siano tra loro legati da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.

Ipotesi di astensione obbligatoria

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Quanto alle ipotesi di astensione, invece, a norma dell'art. 36 c.p.p. il giudice ha un vero e proprio obbligo di astenersi quando:

  • abbia interesse nel procedimento
  • se abbia rapporti di credito o debito con una parte privata o un difensore
  • se abbia inimicizia grave con una delle parti private
  • se sia tutore, curatore o datore di lavoro di una parte privata
  • se sia congiunto di uno dei difensori
  • se abbia manifestato il proprio parere sull'oggetto del processo fuori dell'esercizio delle sue funzioni
  • se uno dei suoi prossimi congiunti o del coniuge sia parte privata o svolga funzioni di p.m.
  • se vi siano altre gravi ragioni di convenienza

Al di fuori di quest'ultima ipotesi, i casi sopra esposti possono dare origine anche ad una richiesta di ricusazione (vedi la nostra guida in proposito).

Conseguenze dell'astensione

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Sulla dichiarazione di astensione decide, con decreto, il presidente della corte o del tribunale.

In base all'art. 42 c.p.p., una volta accolta la dichiarazione di astensione, il giudice non può più compiere alcun atto del procedimento.

Inoltre, è lo stesso provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione a indicare se e in quale parte gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto conservino efficacia.

A seguito dell'accoglimento dell'astensione del giudice, viene nominato in sua sostituzione un altro magistrato dello stesso ufficio giudiziario (art. 43 c.p.p.).


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