La separazione dei processi penali, ex art. 18 c.p.p., è un provvedimento che può consentire il risparmio di tempi e di attività processuali

Cos'è la separazione dei processi penali

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La separazione dei processi penali è un provvedimento che può consentire il risparmio di tempi e di attività processuali.

Essa può essere disposta dal giudice ogni qual volta ritenga che la trattazione separata possa favorire la speditezza del processo, senza inficiare l'efficacia dell'accertamento dei fatti.

Il giudice, però, può agire in tal senso solo in presenza di accordo delle parti (art. 18 c.p.p., comma secondo).

Separazione obbligatoria dei processi penali

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Oltre a questa generale facoltà discrezionale di procedere alla separazione dei processi (su accordo delle parti), il codice di rito prevede determinate ipotesi in cui il provvedimento di separazione è obbligatorio, sempre che il giudice non ritenga assolutamente necessario proseguire la trattazione unitaria dei processi per un più adeguato accertamento dei fatti.

I casi in cui la separazione dei processi in ambito penale è obbligatoria sono elencati dal primo comma dell'art. 18 c.p.p. e rispondono alle seguenti ipotesi:

  • quando è possibile pervenire prontamente alla decisione nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni nell'udienza preliminare o compiere ulteriori atti nell'ambito dell'istruzione dibattimentale;
  • quando, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni, sia stata ordinata la sospensione del procedimento;
  • quando uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione
    o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
  • quando non siano comparsi al dibattimento uno o più difensori di imputati, per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;
  • quando uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), sia prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini (tale previsione risponde all'esigenza di evitare la decorrenza dei termini di scarcerazione).

Il provvedimento che dispone la separazione

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A norma dell'art. 19 c.p.p., la separazione viene disposta con ordinanza motivata non impugnabile, analogamente a quanto avviene per il provvedimento di riunione di processi separati.

L'ordinanza può essere adottata su richiesta delle parti oppure d'ufficio, sentite le parti.

Si può procedere alla separazione dei processi sia quando questi siano stati trattati unitariamente sin dall'inizio, sia quando vi sia stato un precedente provvedimento di riunione.

Separazione dei processi davanti al giudice di pace

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Se la separazione dei processi riguarda cause pendenti davanti al giudice di pace, quest'ultimo, prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la trattazione congiunta possa pregiudicare il tentativo di conciliazione ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti (per approfondimenti, vedi anche la nostra guida sul procedimento penale davanti al giudice di pace).


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