A norma dell'art. 17 del c.p.p., la riunione dei processi può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi

A cosa serve la riunione dei processi penali

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La riunione dei processi penali è disposta nei casi individuati dall'art. 17 c.p.p., al fine di accelerare i tempi del procedimento e consentire un risparmio di attività processuale.

In generale, la riunione dei processi in ambito penale è consentita a condizione che non determini un ritardo nella definizione dei processi.

Inoltre, condizione fondamentale per addivenire alla riunione è che questi ultimi pendano davanti a giudici dello stesso ufficio giudiziario e si trovino nel medesimo stato e grado di trattazione.

Quando è possibile la riunione

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La riunione dei processi in ambito penale è innanzitutto consentita nei medesimi casi in cui i procedimenti vengono considerati in connessione tra di loro. Si tratta, quindi, delle ipotesi contemplate dall'art. 12 c.p.p. in tema di individuazione della competenza.

Nello specifico, tali ipotesi ricorrono quando:

  • il reato sia stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra di loro
  • più persone, con condotte indipendenti, abbiano determinato l'evento
  • se l'imputazione riguarda più reati commessi con una sola azione od omissione
  • se l'imputazione riguarda più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
  • se alcuni dei reati per cui si procede sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri reati per cui si procede

La ricorrenza delle ipotesi appena previste, quindi, se rilevata sin dal principio consente la trattazione unitaria dell'intero procedimento in ragione di connessione, mentre se viene rilevata a procedimenti avviati ne consente la riunione, nel rispetto dei criteri generali più sopra evidenziati.

La riunione dei processi è anche possibile nei casi previsti dall'art. 371 c.p.p., e cioè quando essi trattano "di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza".

Infine, è previsto che se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione sia disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. La composizione resta tale, inoltre, anche in caso di successiva separazione dei processi (art. 17 c.p.p., comma 1-bis).

Come si effettua la riunione

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A norma dell'art. 19 c.p.p., la riunione dei processi viene decisa con ordinanza non impugnabile, adottata su richiesta delle parti oppure d'ufficio. In quest'ultimo caso, le parti devono essere comunque sentite.

È il dirigente dell'ufficio giudiziario a designare il giudice davanti al quale proseguiranno i processi riuniti, che sarà, di regola, il primo al quale sia stato assegnato uno dei processi interessati dalla riunione.

Riunione davanti al giudice di pace

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Quando l'opportunità di effettuare la riunione interessi dei procedimenti pendenti davanti agli uffici del giudice di pace, è possibile procedere in tal senso se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, sempre che ciò non pregiudichi la rapida definizione dei processi.

Inoltre, il giudice di pace può disporre la riunione dei processi quando i reati sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento, oppure quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

La disciplina della riunione dei processi davanti al giudice di pace contempla poi una clausola finale che consente al giudice di procedere alla riunione ogni qual volta ciò risulti favorevole alla celerità e alla completezza dell'accertamento (vedi anche il nostro approfondimento sul procedimento penale davanti al giudice di pace).


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