Con l'espressione "mezzo di prova" si va ad indicare quello strumento processuale con il quale si possono acquisire elementi di prova in giudizio

Cosa sono i mezzi di prova

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I mezzi di prova sono gli strumenti attraverso i quali è possibile assolvere l'onere probatorio gravante sulle parti in giudizio o difendersi rispetto a determinate accuse.

Nel processo civile e nel processo penale sono articolati diversamente.

I mezzi di prova nel processo civile

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Nel processo civile, il giudice decide sulla base delle prove fornite dalle parti e dal pubblico ministero, dei fatti dedotti e non contestati dalle parti, dei fatti notori.

I mezzi di prova sono:

  • la prova documentale;
  • la testimonianza;
  • l'interrogatorio (formale e libero);
  • il giuramento;
  • la confessione;
  • l'ispezione.

I mezzi di prova nel processo penale

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Per quanto riguarda il processo penale, la legge prevede sette tipi di mezzi di prova tipici. Essi sono:

  • la testimonianza;
  • l'esame delle parti;
  • i confronti;
  • le ricognizioni;
  • gli esperimenti giudiziali;
  • la perizia che viene affiancata dalla consulenza di parte;
  • i documenti.

Il codice ritiene i mezzi di prova tipici idonei a permettere l'accertamento dei fatti, ma in nessun modo impone un criterio di assoluta tassatività dei mezzi di prova. In determinate circostanza possono essere assunte anche prove atipiche (elementi aventi un componente che non è regolamentato dalla legge).

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Le prove atipiche

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Le prove atipiche sono quelle non contemplate all'interno del codice di rito e che mirano ad ottenere un risultato diverso da quelli che vengono perseguiti dai mezzi di prova tipizzati.

Attualmente la situazione sopra descritta è molto difficile da trovare riferita ad un caso concreto, in quanto i mezzi di prova tipici sembrano idonei a raggiungere tutte le verità di risultati probatori.

Requisiti della prova atipica nel processo penale

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Particolarmente interessante è la norma che individua i requisiti che deve avere la prova atipica nel processo penale.

Secondo l'art.189 c.p.p., in particolare, la prova atipica può essere ammessa nell'ipotesi in cui presenti due requisiti.

In primis, la prova deve essere idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ovverosia deve essere capace di fornire elementi attendibili e di permettere una valutazione sulla credibilità della fonte di prova.

In secondo luogo, il mezzo di prova atipico deve poter assicurare la "libertà morale" della persona fonte di prova (nello specifico deve lasciare integra la facoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli.

All'interno del processo penale è inolte fatto divieto dell'utilizzo della narcoanalisi, dell'ipnosi o della macchina della verità.


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