La clausola presente nelle Condizioni Generali di Assicurazione di una polizza infortuni che, in caso di contestazione, devolve ad un collegio di tre medici la decisione sul grado di invalidità permanente e sulla applicazione dei criteri di indennizzabilità "non ha natura compromissoria in quanto non impone il deferimento delle eventuali controversie ad un collegio arbitrale (rituale o irrituale), ma prevede, invece, una cd.

, la quale rende improponibile la domanda giudiziale di pagamento fino al momento in cui il Collegio non abbia proceduto alla liquidazione del danno. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, infatti, nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea rinuncia alla tutela dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal suddetto rapporto". È quanto deciso dal Tribunale di Chieti che, con Sentenza n. 156 del 2006, ha dunque accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice convenuta sulla base dell'esistenza ed operatività della clausola suddetta.

(Si ringrazia l'Avv. De Rosa per avere segnalato la sentenza ed avere trasmesso il testo integrale).

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