La Cassazione ribadisce come, dopo l'addio al tenore di vita, per determinare l'assegno di divorzio valgono i principi sanciti dalla SU n. 18287/2020

Assegno di divorzio per la moglie

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28104/2020 (sotto allegata) si pronuncia su una controversia insorta tra due coniugi perché sia il giudice di primo che di secondo grado hanno riconosciuto in favore della ex moglie un assegno di divorzio mensile di 300 euro.

Accogliendo uno dei motivi di ricorso la Corte ricorda i principi dettati dalla SU n. 18287/2020 e il superamento del tenore di vita come parametro da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, invitando il giudice del rinvio a tenere conto dell'importo assai modesto del marito, trascurato dai precedenti giudici di merito.

E' errato considerare ancora il tenore di vita

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Il soccombente ricorre a questo punto in Cassazione facendo valere quattro motivi di doglianza.

  • Con il primo contesta l'omessa comparazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi.
  • Con il secondo lamenta la mancata considerazione da parte del giudice di quanto affermato dalla sentenza
    n. 11504/2020 parametrando l'assegno divorzile dovuto alla moglie al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, durato 28 anni e alla disparità economica esistente tra le parti.
  • Con il terzo lamenta come il giudice non abbia preso in considerazione il fatto che il proprio reddito mensile ammonti a soli 1430 euro e che lo stesso è gravato da diverse spese che deve sostenere per motivi di salute-
  • Con il quarto infine fa presente che la mancata applicazione da parte del giudice dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2020 si fonda su presunzione prive di fondamento logico.

Per l'assegno di divorzio non conta più il tenore di vita

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La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso, cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito per un nuovo esame della causa alla luce del principi che si vanno a esporre.

La Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018 "ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile: Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti."

Per cui, conferma la Cassazione, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non può più essere preso come riferimento per determinare l'assegno di divorzio.

Rileva poi come nel caso di specie la sentenza impugnata, pur dando atto del fatto che il tenore di vita non costituisce un parametro per la determinazione dell'assegno divorzile, non ha indicato la misura del reddito del marito, dimostrando in tal modo di non aver valutato la situazione economica delle parti.

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