Quando l'abbigliamento del lavoratore costituisce Dpi. Ecco quello che c'è da sapere sugli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

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Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008 s.m.s., tra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferite, individua la fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale. Il lavoratore, invece, deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a sua disposizione, dovendo segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente o al preposto, l'inadeguatezza dei dispositivi.

L'utilità dei dispositivi di protezione

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I DPI sono definiti dal legislatore come "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"art. 74 d.lgs. 475/92. In tal caso non solo devono essere obbligatoriamente forniti, ma all'occorrenza, riparati e sostituiti dal datore di lavoro.

L'abbigliamento, fornito dal datore di lavoro, costituisce DPI?

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Dal dettato normativo, a contrario, è possibile desumere che gli indumenti di lavoro sono DPI quando sono specificatamente destinati a proteggere la salute e sicurezza del lavoratore, art. 74, comma 2 lett. a, d.lgs. 475/92. Quindi se gli indumenti sono forniti dal datore di lavoro occorre distinguere tra abiti di lavoro ordinario, uniforme identificativa o in grado di preservare gli abiti civili e indumenti aventi la caratteristica di protezione da agenti nocivi per il lavoratore, e che rappresentano dei veri e propri DPI durante lo svolgimento delle attività lavorative. In tal senso di è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 nonché la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (Cass. Sez. Lav. 5176/2014, Cass. Sez. Lav. 29760/2017, Ord. Sez. Lav. 17132/2019)

Obblighi del datore di lavoro: quando l'abbigliamento costituisce DPI

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Se gli indumenti assolvono, come sopra, alla funzione protettiva del lavoratore il datore di lavoro deve fornirli periodicamente, ripararli e sostituirli quando non sono più in grado di essere funzionali nel rispetto delle eventuali indicazioni previste dal fabbricante. Dagli indicati obblighi ne consegue quello di provvedere anche al lavaggio degli indumenti, ponendo i costi a carico del datore di lavoro. Infine discorso a parte merita la retribuibilità del tempo necessario per indossare gli indumenti che costituiscono DPI e sono obbligatori per ragioni di sicurezza.

L'obbligatorietà non è una circostanza decisiva al fine della retribuibilità qualora emerga che gli indumenti possano essere indossati e dismessi anche fuori da luogo di lavoro e quindi in ambito sottratto all'eterodirezione (Cass. 9871/2019). Se invece il datore di lavoro ha disposto il vincolo che il lavoratore debba tenere ed indossare gli indumenti DPI sul posto di lavoro allora il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nell'orario di lavoro e, pertanto, andrà retribuito.


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